Cassazione Penale, Ordinanza n. 15005/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la responsabilità per condotte di oltraggio/resistenza caratterizzate, secondo la motivazione di merito richiamata nell'ordinanza, da profilo violento e oppositivo. Nel ricorso si contestavano: la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle condotte ascritte; il rilievo attribuito alla presenza di altre persone ai fini del reato di oltraggio; la valorizzazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e sostanzialmente diretti a riproporre questioni di merito già esaminate con motivazione puntuale dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con le relative argomentazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse congruamente motivato sulla natura violenta e oppositiva della condotta, sulla presenza di altre persone rispetto al reato di oltraggio, sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, nonché sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., motivando adeguatamente in relazione alla gravità del fatto, all'intensità del dolo e all'abitualità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenendo sufficiente la motivazione della Corte di appello fondata su gravità del fatto, intensità del dolo e abitualità della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
Le doglianze che si limitano a riproporre questioni di merito senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre le stesse questioni già esaminate dal giudice di merito, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
- La motivazione del giudice di appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logica e puntuale, specialmente se la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è sorretto quando il giudice di merito dia conto, in modo coerente, di gravità della condotta, intensità del dolo e abitualità.
- La valutazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sul giudizio negativo circa la personalità dell'imputato e sui precedenti penali, se adeguatamente motivata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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