Cassazione Civile, Ordinanza n. 34431/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietaria agricola)
La controversia
La controversia nasce dall'esercizio di un'azione di riscatto agrario proposta dalla proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo confinante nei confronti della compravendita di un fondo agricolo vicino, venduto da un ente religioso a una persona fisica. La domanda era stata rigettata in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e motivazione per relationem, lamentando che la decisione non spiegasse il percorso logico-giuridico seguito e non affrontasse la vicenda concreta né i motivi specifici di appello. Con il secondo motivo ha denunciato omessa motivazione sulle censure relative alla simulazione del contratto di affitto stipulato tra le controricorrenti, tema rilevante per verificare la sussistenza della condizione impeditiva del riscatto. Gli altri motivi, di merito, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e preliminari il primo e il secondo motivo. Ha osservato che la sentenza di appello aveva escluso il diritto di prelazione/riscatto con affermazioni apodittiche, aveva liquidato in modo del tutto assertivo l'assenza di prova della simulazione del contratto di affitto e si era limitata a un rinvio adesivo alla sentenza di primo grado senza riportarne i passaggi essenziali. Tale motivazione è stata qualificata come apparente e figurativa, perché non consente di comprendere le ragioni della decisione né di controllarne la correttezza. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formalmente richiamato per censurare l'omesso esame delle doglianze di appello
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato indirettamente dalla giurisprudenza citata sulla motivazione apparente e sul controllo del ragionamento decisorio
richiamato solo come riferimento nella tassonomia dell'onere probatorio, ma non come norma espressamente applicata nel dispositivo
non citato espressamente nel testo, ma il tema deciso riguarda la prelazione/riscatto agrario del proprietario coltivatore confinante
non citato espressamente nel testo, ma il tema sostanziale è quello della prelazione e del riscatto agrario
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla quando la motivazione, pur esistente materialmente, è solo apparente, cioè non rende percepibili le ragioni della decisione e impedisce il controllo sulla correttezza del ragionamento seguito.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il richiamo alla decisione di primo grado consente di comprendere quali motivi di gravame siano stati esaminati e per quali ragioni siano stati ritenuti infondati; un rinvio adesivo generico non è sufficiente.
- Il giudice di appello deve confrontarsi con i motivi specifici di gravame e con le relative allegazioni e prove: l'omissione dell'esame di censure decisive integra un vizio della motivazione idoneo a determinare la cassazione.
- In controversie sulla prelazione o sul riscatto agrario, il giudice deve accertare in modo puntuale i presupposti e le eventuali condizioni ostative del diritto, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche o stereotipate.
Come è indicizzato
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