Cassazione Penale, Ordinanza n. 34207/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 9 ottobre 2025, che lo aveva condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con i motivi relativi alla responsabilità per entrambi i reati ha denunciato vizi di motivazione, contestando la ricostruzione della condotta e la valutazione delle prove; ha inoltre censurato la qualificazione dolosa delle lesioni e sostenuto che queste dovessero essere assorbite nel delitto di resistenza. Ha infine lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il testo non descrive ulteriormente le modalità concrete della condotta né indica la pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità riproponessero questioni di merito già esaminate e confutate dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non manifestamente illogica, senza confrontarsi con le specifiche risposte date in appello. Ha giudicato manifestamente infondate anche le doglianze sulla natura dolosa delle lesioni e sul loro preteso assorbimento nel reato di resistenza, rilevando inoltre che il precedente giurisprudenziale invocato non risultava esistente con i riferimenti indicati. Ha respinto come manifestamente infondata anche la censura relativa all'art. 131-bis c.p., poiché la sentenza impugnata aveva motivato sulla gravità della condotta e sul rischio da essa derivato, escludendo la particolare tenuità. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
dal tenore complessivo della motivazione redatta dalla Corte territoriale, che si sofferma sugli indici di gravità della condotta e sul rischio che da essa è derivato, emerge congrua e non manifestamente illogica motivazione in ordine alla ragione per cui il fatto è stato non particolarmente tenue
L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità è legittima se la motivazione, valutando la gravità della condotta e il rischio prodotto, spiega in modo congruo e non illogico perché il fatto non sia particolarmente tenue.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formulate come vizi di motivazione, mirano a ottenere una nuova valutazione della ricostruzione dei fatti e delle prove; il ricorso deve confrontarsi con le ragioni specifiche con cui la sentenza impugnata ha risposto alle doglianze difensive.
- La motivazione sull'esclusione della particolare tenuità è adeguata quando considera gli indici di gravità della condotta e il rischio che ne è derivato e ne ricava, senza manifesta illogicità, che il fatto non è tenue.
- La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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