Cassazione Penale, Ordinanza n. 01531/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con pena di anni uno di arresto ed euro 4.000 di multa. In conseguenza dell'inammissibilità ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per guida in stato di ebbrezza. Il fatto storico, ricostruito dai giudici di merito, è un sinistro stradale con urto del veicolo condotto dall'imputato contro altri cinque veicoli, tre dei quali in sosta sulla pubblica via; gli operanti intervenuti sul posto lo avrebbero trovato seduto al posto di guida. In cassazione la difesa deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, sostenendo che non vi fosse certezza che l'imputato fosse alla guida del mezzo; dall'altro, con memoria, eccepiva la nullità del decreto di citazione nel giudizio di appello per mancata indicazione di un elemento richiesto dall'art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p. La Corte ha ritenuto la nullità manifestamente infondata perché non era stato allegato alcun concreto pregiudizio, la nullità a regime intermedio non era stata dedotta in appello e, comunque, il decreto risultava contenere l'avviso anche al difensore, che era comparso e aveva esercitato l'attività difensiva. Quanto al merito, la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già disattese in appello e smentita dagli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, in particolare dalle dichiarazioni degli operanti e dall'assenza di una versione alternativa sostenuta dall'imputato o di prova sulla presenza alla guida di un passeggero.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata dalla sentenza di merito
art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p.
la mancata indicazione di uno degli elementi previsti dalla disposizione nel decreto di citazione per il giudizio di appello integra, al più, una nullità a regime intermedio che va specificamente dedotta, con allegazione del concreto pregiudizio subito
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
richiamato quale parametro per individuare gli elementi da indicare nel decreto di citazione, la cui omissione è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto
non è richiamato espressamente, ma il ragionamento della Corte ribadisce che la censura sull'onere della prova è infondata quando la ricostruzione dei fatti è sorretta da elementi probatori convergenti e logicamente valutati dai giudici di merito
Massime di principio
- La deduzione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, fondata sull'omessa indicazione di elementi previsti dall'art. 429 c.p.p., richiede l'allegazione specifica del riferimento mancante e del concreto pregiudizio attuale subito; non basta prospettare un pregiudizio astratto o potenziale.
- Le nullità a regime intermedio devono essere tempestivamente dedotte nel grado di merito, altrimenti risultano precluse in cassazione.
- La presenza in atti del decreto munito di avviso al difensore, unita alla sua rituale comparizione e all'esercizio dell'attività difensiva, esclude la rilevanza della dedotta nullità.
- Il vizio di motivazione sulla responsabilità è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione logica e coerente della sentenza impugnata.
- La contestazione della qualità di conducente non può essere accolta se gli elementi raccolti nel giudizio di merito, come le dichiarazioni degli operanti intervenuti e l'assenza di una versione alternativa plausibile, convergono nel dimostrare che l'imputato si trovava alla guida.
- La mera invocazione del principio dell'onere della prova non è sufficiente a scalfire una motivazione che abbia già valutato in modo coerente e non illogico gli elementi probatori disponibili.
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