Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una dirigente medica di primo livello aveva ottenuto in appello la condanna della ASL al pagamento di differenze retributive per la rideterminazione del c.d. "debito orario" riferito a ferie, malattie, festività, permessi e altre assenze nel periodo 1.1.2012-3.10.2018. La ASL calcolava quel debito in 6 ore per ogni giornata non lavorata, mentre il debito orario giornaliero effettivo, secondo la lavoratrice e la Corte territoriale, era di 6 ore e 20 minuti, in ragione dell'orario settimanale di 38 ore distribuito su 5 giorni. La Corte d'appello aveva quindi ritenuto che l'assenza dovesse essere conteggiata per 6 ore e 20 minuti e che, di conseguenza, la dipendente avesse reso una prestazione eccedente rispetto a quella che sarebbe stata richiesta se non fosse stata assente. La ASL ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 del CCNL area dirigenza medica 3.11.2005, oltre che del principio di onnicomprensività della retribuzione, sostenendo che al dirigente medico non può essere riconosciuta alcuna remunerazione per ore eccedenti l'orario contrattuale e che l'erroneo calcolo del debito orario aveva rilievo solo formale, senza poter generare un credito retributivo; eventuali tutele avrebbero potuto semmai essere chieste solo in via risarcitoria, previa specifica allegazione e prova di un pregiudizio concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della ASL, richiamando il proprio precedente conforme n. 20796/2024. Ha affermato che il dirigente medico, quando agisce per l'esatto adempimento, non può ottenere più della retribuzione mensile omnicomprensiva spettantegli, stabilita su base mensile e non oraria, e che non ha diritto a un compenso per il lavoro eccedente l'orario contrattuale neppure se tale eccedenza dipenda da un errato criterio di calcolo del debito orario adottato dal datore di lavoro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della dipendente. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo in ragione dell'alternanza degli esiti nei giudizi di merito e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Richiamato dalla ASL come norma violata; nel ragionamento della Corte è evocato nel quadro della disciplina del trattamento economico del dirigente pubblico, senza riconoscere un diritto a compensi orari ulteriori rispetto alla retribuzione mensile omnicomprensiva.
Richiamato dalla ASL come norma violata; la Corte lo considera nel contesto della disciplina della dirigenza medica e del principio di onnicomprensività della retribuzione.
art. 14 CCNL per l'Area della dirigenza medica del 3.11.2005
Richiamato a fondamento del criterio di calcolo dell'orario dei dirigenti medici, ma ritenuto non idoneo a fondare un diritto a compensi ulteriori per il mero errore di computo del debito orario.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Corte rinvia alla motivazione del precedente citato, richiamandola per relationem.
Massime di principio
- Per il dirigente medico del pubblico impiego il trattamento economico ordinario è mensile e omnicomprensivo, sicché non è configurabile un autonomo diritto a compensi aggiuntivi commisurati al superamento dell'orario giornaliero o alla diversa contabilizzazione delle ore.
- L'erroneo calcolo del debito orario da parte del datore di lavoro, se non si traduce in una concreta decurtazione illegittima della retribuzione, non fonda di per sé un credito retributivo del dirigente; può semmai rilevare sul diverso piano della responsabilità risarcitoria, ma solo previa specifica allegazione e prova di un pregiudizio concreto.
- Quando la controversia riguarda la corretta quantificazione del trattamento economico del dirigente medico, occorre distinguere tra disciplina dell'orario di servizio e disciplina della retribuzione: la prima non si traduce automaticamente in un credito per ore lavorate oltre il limite teorico, se il sistema contrattuale prevede una remunerazione mensile onnicomprensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29678/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29680/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29683/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29689/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29705/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29733/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →