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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31461/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso intimazioni di pagamento riferite a contributi previdenziali, con deduzione principale dell’intervenuta prescrizione quinquennale del credito. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione ritenendo validamente notificate due cartelle esattoriali e tempestivamente interrotto il termine di prescrizione mediante le successive intimazioni. In Cassazione la parte ricorrente ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per asserita carenza assoluta di motivazione, sostenendo che non fossero stati adeguatamente esaminati i vizi di notifica delle cartelle; (2) violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., perché le notifiche non avrebbero rispettato i requisiti legali e la seconda sarebbe stata ritenuta valida senza adeguato riscontro; (3) violazione dell’art. 2712 c.c., in relazione al disconoscimento delle copie prodotte, assumendo che la Corte territoriale non avesse dato rilievo alla mancata produzione degli originali delle relate e al disconoscimento di conformità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso anzitutto la nullità della motivazione, rilevando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione esistente, lineare e intelligibile, idonea a spiegare perché le notifiche fossero ritenute rituali e perché il disconoscimento fosse generico. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, ciò che conta è che l’atto scritto del creditore giunga nella sfera di conoscenza/dominio del destinatario; la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato gli avvisi di ricevimento e la mancanza di elementi contrari, senza limitarsi a un mero atto di fede. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la questione riguardava in realtà l’art. 2719 c.c. e che il disconoscimento della copia deve essere specifico e circostanziato; la valutazione di genericità del disconoscimento è riservata al giudice di merito e non è stata validamente censurata in sede di legittimità. È stata anche data atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle anomalie radicali della motivazione, non al semplice difetto di sufficienza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è censurabile solo se la decisione applica in modo errato la norma, non se si mira a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato quale disciplina della notificazione presso la residenza, senza che la Corte ravvisi violazioni nella fattispecie esaminata.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato quale parametro per contestare le notifiche, ma la Corte ritiene corretto l’accertamento di merito sulla ritualità delle notifiche per raccomandata.

  • art. 2712 c.c.

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che la disciplina pertinente al disconoscimento della copia è quella dell’art. 2719 c.c.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità di una copia all’originale deve essere specifica, chiara e circostanziata, con indicazione del documento e degli elementi di difformità.

  • art. 1335 c.c.

    Opera la presunzione di conoscenza dell’atto giunto all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria sull’estraneità del luogo alla sua sfera di controllo.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Regolano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina il procedimento camerale e la riserva di deposito dell’ordinanza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sul riparto dell’onere di specifica contestazione e prova della difformità della copia.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È il presupposto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione è decisivo che l’atto scritto del creditore esprima la pretesa e giunga nella sfera di conoscenza o di dominio del destinatario; l’accertamento di tale requisito, se sorretto da avvisi di ricevimento e da elementi coerenti, non può essere ribaltato con censure meramente assertive.
  • La contestazione della conformità all’originale di una copia documentale deve essere specifica e circostanziata: non bastano formule generiche di disconoscimento, ma occorre indicare il documento contestato e i profili concreti di difformità.
  • La valutazione circa la specificità del disconoscimento della copia è demandata al giudice di merito e, se sorretta da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
  • Quando l’azione verte sul merito della pretesa contributiva e la posizione del concessionario della riscossione è meramente notificatoria, la legittimazione sostanziale a contraddire spetta all’ente titolare del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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