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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03987/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione complessa articolata in un contratto di locazione finanziaria e in un contratto preliminare di compravendita di cosa futura relativo alla costruzione di un capannone industriale. La società utilizzatrice sosteneva di non essere obbligata in forza del preliminare, di non essere legittimata passivamente rispetto alle pretese della venditrice e, soprattutto, che l'inefficacia del leasing avesse travolto anche il preliminare per difetto di causa e per inesistenza del suo interesse concreto all'operazione. Contestava inoltre l'accertamento del proprio inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni, deducendo che il ritardo nell'ottenimento del permesso di costruire e le varianti erano riconducibili alla controparte. La società cessionaria/incorporante della concedente in leasing proponeva ricorso incidentale per censurare la declaratoria di improponibilità, nei confronti del fallimento della venditrice, delle domande dirette a negare il diritto di quest'ultima a trattenere la caparra, sostenendo che la domanda era stata coltivata in appello solo per impugnare la sentenza di primo grado e che non avrebbe dovuto essere assoggettata al rito fallimentare in quanto il giudizio ordinario era già stato definito in primo grado prima della dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure della società utilizzatrice, affermando che il giudicato invocato non riguardava il preliminare ma solo il leasing, che la società era parte del contratto preliminare e che l'asserito collegamento negoziale non era stato utilmente censurato in sede di legittimità; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della "doppia conforme". Quanto al ricorso incidentale, ha confermato che, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata dopo la dichiarazione di fallimento, la domanda doveva essere proposta nella sede concorsuale e la statuizione della Corte d'appello di improponibilità era corretta. Le spese sono state compensate tra le due ricorrenti principali e, separatamente, poste a carico solidale della ricorrente principale e della ricorrente incidentale in favore del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato richiede che la precedente decisione abbia effettivamente statuito sulla medesima questione; nel caso concreto la pronuncia del primo giudice aveva riguardato il solo contratto di leasing e non anche il preliminare.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione passiva; la Corte ha escluso che ricorresse un giudicato interno su tale profilo quanto al preliminare.

  • art. 1418 c.c., comma 2

    la nullità per difetto di causa non è stata ravvisata, perché il contratto preliminare è rimasto efficace e produttivo di effetti anche a fronte dell'inefficacia del leasing.

  • art. 1325 c.c., n. 3

    la causa concreta del preliminare non è stata ritenuta mancante, poiché il negozio aveva una propria autonomia e il collegamento con il leasing non ne determinava automaticamente l'inefficacia.

  • art. 1421 c.c.

    la nullità per difetto di causa avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio, ma la Corte ha escluso in radice il presupposto della nullità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio di violazione di legge invocato per entrambi i motivi principali e per il motivo incidentale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatti decisivi non era proponibile per la presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di conferma della decisione di primo grado per le stesse ragioni in fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 72, comma 5, legge fallimentare

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha ritenuto decisiva la regola sulla necessità che la sentenza ordinaria sia stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 24 legge fallimentare

    richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha ribadito che, dopo il fallimento, la tutela del credito va coltivata nella sede concorsuale secondo il rito dell'accertamento del passivo.

  • art. 52 legge fallimentare

    esprime il principio del concorso formale e dell'assoggettamento delle pretese creditorie alla procedura concorsuale, salvo le deroghe previste.

  • art. 93 legge fallimentare

    richiamato come norma sul rito di insinuazione al passivo, ritenuto applicabile alla domanda contro il fallimento.

  • art. 96, comma 2, n. 3, legge fallimentare

    si applica alle sentenze del giudice ordinario pronunciate prima della dichiarazione di fallimento e non passate in giudicato; nel caso concreto tale presupposto mancava perché la sentenza è venuta a esistenza solo con il deposito successivo al fallimento.

  • art. 96, comma 2, n. 3, legge fallimentare

    consente l'ammissione con riserva al passivo dei crediti accertati con sentenza ordinaria non definitiva pronunciata prima del fallimento e la prosecuzione dell'impugnazione davanti al giudice ordinario.

  • art. 96, comma 2, n. 3, legge fallimentare

    non opera se la sentenza ordinaria è stata depositata dopo la dichiarazione di fallimento.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina concorsuale sull'obbligo di insinuazione al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per il contributo unificato aggiuntivo richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il giudicato interno o esterno va individuato con riferimento preciso all'oggetto della statuizione resa nel precedente giudizio: una decisione relativa a un contratto non si estende automaticamente a un diverso contratto, anche se collegato economicamente o funzionalmente al primo.
  • Il collegamento negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo se la motivazione viola i canoni ermeneutici o trascura in modo decisivo il materiale probatorio, non potendo la parte limitarsi a proporre una diversa lettura degli atti.
  • La nullità per difetto di causa non può essere affermata quando il contratto ha una propria autonoma funzione economico-sociale e il venir meno di un contratto collegato non comporta, di per sé, la caducazione automatica del negozio principale.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Ai fini dell'operatività dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., la sentenza del giudice ordinario deve essere già venuta a esistenza, cioè depositata, prima della dichiarazione di fallimento; la sola deliberazione non è sufficiente.
  • Se la dichiarazione di fallimento interviene dopo la precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini di trattazione finale, le domande dirette contro il fallimento devono essere coltivate nella sede concorsuale, non nel giudizio ordinario pendente o in appello.

Come è indicizzato

MaterieLeasingTransazioneAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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