Cassazione Penale, Sentenza n. 3935/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari, deducendo quattro motivi: (1) il Tribunale avrebbe valutato solo i "fatti nuovi" senza riesaminare i dati informativi originari circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione al capo 23 (partecipazione a associazione per delinquere); (2) mancata verifica della sussistenza dei gravi indizi anche rispetto al capo 124 (concorso in tentata estorsione aggravata); (3) omissione di valutare la rilevanza per Posca delle pronunce favorevoli ad altri indagati circa l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; (4) omessa valutazione della persistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i quattro motivi. Ha censurato il Tribunale per aver limitato il controllo ai soli "fatti nuovi" senza riesaminare analiticamente il quadro indiziario originario e per non aver spiegato perché le decisioni favorevoli ad altri indagati sull'esclusione dell'aggravante mafiosa non avrebbero influenza sul profilo di Posca. Inoltre ha rilevato l'omissione nella verifica della persistenza dell'esigenza cautelare. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie dell'associazione per delinquere; la Corte richiama la necessità di valutare concretamente la configurabilità dell'addebito anche con riguardo ai dati originari e non solo ai fatti sopravvenuti
Richiamato in connessione al concorso di persone nel reato: la valutazione dei gravi indizi deve considerare la responsabilità concorrente
Norma relativa alla tentata estorsione; la Corte ritiene che il Tribunale dovesse esaminare se sussistessero gravi indizi anche rispetto a tale capo
Aggravante di agevolazione mafiosa: la Corte osserva che, qualora altri provvedimenti abbiano escluso l'aggravante per soggetti collegati, il giudice deve motivare perché tale esclusione non produca effetti o riflessi anche per l'indagato
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione; la Corte censura l'omessa valutazione specifica della persistenza di tale pericolo
Disciplina la richiesta di revoca della misura: secondo la Corte il giudice chiamato a decidere deve valutare sia i fatti sopravvenuti sia i fatti originari/coevi, potendo quindi rimettere in discussione la legittimità originaria della misura
Regola le condizioni per l'applicabilità delle misure cautelari; va valutata nella sua globalità (fatti originari e sopravvenuti) al fine di verificare la sussistenza dei presupposti
art. 309 e art. 311 cod. proc. pen.
Riferiti in tema di preclusioni processuali: la Corte chiarisce che la mancata impugnazione tempestiva della prima ordinanza non impedisce al giudice della revoca di riesaminare la legittimità originaria della misura, poiché la preclusione può formarsi solo a seguito di pronunce in sede di impugnazione
Massime di principio
- Il giudice chiamato a decidere su una richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare deve valutare non solo i fatti sopravvenuti ma anche i fatti originari e coevi all'ordinanza impugnata; non è sufficiente limitarsi a verificare la rilevanza esclusiva dei "fatti nuovi"
- La mancata impugnazione tempestiva della prima ordinanza cautelare non comporta automaticamente accettazione della sua legittimità: la revoca può comportare un riesame sostanziale degli indizi e delle esigenze cautelari
- Se per altri indagati sono state adottate decisioni che escludono un'aggravante (es. aggravante mafiosa), il giudice deve spiegare analiticamente perché tali decisioni non incidono anche sul quadro cautelare relativo all'indagato che chiede la revoca
- Il giudice dell'appello cautelare è tenuto a rispondere puntualmente a tutte le specifiche doglianze della difesa, in particolare su gravità indiziaria e pericolo di reiterazione: omissioni di tal genere possono giustificare l'annullamento e il rinvio
- In fase difensiva è utile formulare in modo chiaro e circostanziato sia le evidenze sopravvenute sia le ragioni per cui gli elementi originari non costituiscono gravi indizi, perché il giudice deve motivare la propria decisione anche rispetto a tali punti
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