Cassazione Penale, Sentenza n. 37140/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro condanna per furto aggravato di energia elettrica sostenendo: (1) che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistente l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio) e, di conseguenza, nel considerare il reato procedibile d'ufficio; (2) che non sarebbe stata applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché è mancata la condizione di procedibilità del reato: il Tribunale di primo grado non aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (e tale statuizione non è stata impugnata dal Pubblico ministero), sicché non risulta proposta la querela necessaria per procedere. Per questo difetto di procedibilità l'azione penale non può essere proseguita e la sentenza va annullata senza rinvio; il secondo motivo (art. 131-bis) è rimasto assorbito e non è stato esaminato.
Norme richiamate
Norma base sul delitto di furto; richiamata nel contesto della qualifica del fatto come furto aggravato commesso con mezzo fraudolento
art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.
N.2 (aggravante per uso di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose) è stata ritenuta applicata dal Tribunale; n.7 (commissione su cosa destinata a pubblico servizio) non è stata invece ritenuta dal Tribunale di primo grado e non impugnata dal P.M.; la Corte di cassazione ha rilevato che, non essendovi stata la statuizione di primo grado su tale aggravante, la mancanza di querela comporta difetto di procedibilità
art. 624, comma 3 cod. pen. (testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Richiamato nel ragionamento sulla procedibilità del reato; la Corte evidenzia che la procedibilità d'ufficio non può essere dichiarata se l'aggravante su cui si fonderebbe tale procedibilità non è stata statuibile in primo grado e non è stata impugnata
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere che ricorra una delle ipotesi che permetterebbero la prosecuzione dell'azione penale senza querela; quindi, in mancanza di tali ipotesi, il difetto di querela rende la procedibilità mancante
Invocato dai ricorrenti come causa di non punibilità; la Corte ha però ritenuto questo motivo assorbito dalla decisione per difetto di procedibilità e non lo ha analizzato nel merito
Massime di principio
- Se in primo grado il giudice non ritiene sussistente una determinata aggravante essenziale per la procedibilità d'ufficio e il pubblico ministero non impugna tale statuizione, la corte d'appello non può fondare la procedibilità su quella aggravante: in assenza di querela l'azione penale può essere improcedibile.
- La mancanza della condizione di procedibilità (es. mancata querela quando necessaria) rileva d'ufficio anche in Cassazione ed impone, se accertata, l'annullamento senza rinvio perché l'azione non può essere proseguita.
- I motivi sostanziali (es. richiesta di applicazione di una causa di non punibilità) possono rimanere assorbiti se il giudice accerta un vizio procedurale che impedisce la prosecuzione dell'azione penale; pertanto, è essenziale per la difesa valorizzare prima possibile sia profili procedurali sia profili di merito.
- Per evitare sorprese proceduralmente decisive, la Procura deve tempestivamente impugnare eventuali statuizioni di primo grado che escludono circostanze (aggravanti) rilevanti per la procedibilità d'ufficio; diversamente la scelta processuale del giudice di primo grado può precludere la prosecuzione del processo.
- In situazioni analoghe, verificare sempre: (a) quale sia la statuizione di primo grado sulle circostanze aggravanti rilevanti per la procedibilità; (b) se sia stata proposta querela quando richiesta; (c) se sussistano ipotesi che consentono comunque la procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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