Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37140/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro condanna per furto aggravato di energia elettrica sostenendo: (1) che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistente l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio) e, di conseguenza, nel considerare il reato procedibile d'ufficio; (2) che non sarebbe stata applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché è mancata la condizione di procedibilità del reato: il Tribunale di primo grado non aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (e tale statuizione non è stata impugnata dal Pubblico ministero), sicché non risulta proposta la querela necessaria per procedere. Per questo difetto di procedibilità l'azione penale non può essere proseguita e la sentenza va annullata senza rinvio; il secondo motivo (art. 131-bis) è rimasto assorbito e non è stato esaminato.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul delitto di furto; richiamata nel contesto della qualifica del fatto come furto aggravato commesso con mezzo fraudolento

  • art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.

    N.2 (aggravante per uso di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose) è stata ritenuta applicata dal Tribunale; n.7 (commissione su cosa destinata a pubblico servizio) non è stata invece ritenuta dal Tribunale di primo grado e non impugnata dal P.M.; la Corte di cassazione ha rilevato che, non essendovi stata la statuizione di primo grado su tale aggravante, la mancanza di querela comporta difetto di procedibilità

  • art. 624, comma 3 cod. pen. (testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    Richiamato nel ragionamento sulla procedibilità del reato; la Corte evidenzia che la procedibilità d'ufficio non può essere dichiarata se l'aggravante su cui si fonderebbe tale procedibilità non è stata statuibile in primo grado e non è stata impugnata

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere che ricorra una delle ipotesi che permetterebbero la prosecuzione dell'azione penale senza querela; quindi, in mancanza di tali ipotesi, il difetto di querela rende la procedibilità mancante

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti come causa di non punibilità; la Corte ha però ritenuto questo motivo assorbito dalla decisione per difetto di procedibilità e non lo ha analizzato nel merito

Massime di principio

  • Se in primo grado il giudice non ritiene sussistente una determinata aggravante essenziale per la procedibilità d'ufficio e il pubblico ministero non impugna tale statuizione, la corte d'appello non può fondare la procedibilità su quella aggravante: in assenza di querela l'azione penale può essere improcedibile.
  • La mancanza della condizione di procedibilità (es. mancata querela quando necessaria) rileva d'ufficio anche in Cassazione ed impone, se accertata, l'annullamento senza rinvio perché l'azione non può essere proseguita.
  • I motivi sostanziali (es. richiesta di applicazione di una causa di non punibilità) possono rimanere assorbiti se il giudice accerta un vizio procedurale che impedisce la prosecuzione dell'azione penale; pertanto, è essenziale per la difesa valorizzare prima possibile sia profili procedurali sia profili di merito.
  • Per evitare sorprese proceduralmente decisive, la Procura deve tempestivamente impugnare eventuali statuizioni di primo grado che escludono circostanze (aggravanti) rilevanti per la procedibilità d'ufficio; diversamente la scelta processuale del giudice di primo grado può precludere la prosecuzione del processo.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre: (a) quale sia la statuizione di primo grado sulle circostanze aggravanti rilevanti per la procedibilità; (b) se sia stata proposta querela quando richiesta; (c) se sussistano ipotesi che consentono comunque la procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.