Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36546/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza del 29 maggio 2026 con cui il Tribunale di Genova, decidendo sul riesame, aveva confermato il decreto del pubblico ministero del 9 maggio 2026 di perquisizione e sequestro probatorio di beni rinvenuti nella sua disponibilità, pertinenti all'ipotesi di cui all'art. 639, secondo comma, c.p. L'unico motivo denunciava violazione di legge e nullità del decreto per difetto di motivazione: nella copia notificata erano oscurati i nominativi degli indagati, il capo d'imputazione, le fonti di prova a sostegno del fumus e le esigenze giustificative dell'acquisizione dei beni. La difesa contestava inoltre che il Tribunale avesse eluso l'eccezione con argomenti non pertinenti, valorizzando la natura a sorpresa dell'atto, le spiegazioni orali degli operanti e la successiva conoscenza integrale del decreto dopo il riesame.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale del riesame non aveva verificato se la copia notificata contenesse i requisiti motivazionali minimi del sequestro probatorio e se gli oscuramenti fossero compatibili con l'effettivo esercizio del diritto di difesa. La natura a sorpresa dell'atto, le spiegazioni verbali della polizia giudiziaria e la successiva ostensione delle parti omissate non suppliscono alla motivazione che deve essere conoscibile al momento dell'esecuzione e dell'eventuale impugnazione. Nel caso concreto gli oscuramenti rendevano la motivazione graficamente assente o meramente apparente. La carenza radicale non poteva essere integrata dal Tribunale del riesame né sanata successivamente dal pubblico ministero. La Corte ha quindi annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Genova sia il decreto di perquisizione e sequestro del 9 maggio 2026, disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto e la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 639, comma 2, c.p.

    Con ordinanza del 29/05/2026 il Tribunale di Genova, decidendo sull'istanza di riesame ex art. 257 cod. proc. pen. proposta nell'interesse dell'indagato, ha confermato il decreto del 09/05/2026 con il quale il Pubblico Ministero presso il medesimo ufficio giudiziario aveva disposto il sequestro probatorio dei beni rinvenuti nella disponibilità di Alexis Tancrede André Pages pertinenti al reato di cui all'art. 639, secondo comma, cod. pen. per il quale lo stesso è indagato.

    La disposizione individua il reato ipotizzato cui erano riferiti i beni sottoposti a sequestro; la decisione non esamina nel merito la configurabilità del reato, ma la legittimità motivazionale del vincolo probatorio.

  • art. 253 c.p.p.

    Il fatto che il sequestro sia atto a sorpresa è infatti del tutto irrilevante atteso che l'art. 253 cod. proc. pen. prevede espressamente che anche tale tipologia di

    La natura a sorpresa del sequestro non esonera dall'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Siamo quindi in presenza di una mancanza di motivazione in ordine ad una specifica doglianza difensiva dotata del requisito della decisività, la quale, secondo il costante orientamento di questa Corte, integra una violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    La mancata motivazione del giudice del riesame su una doglianza difensiva decisiva integra violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione ai sensi della norma.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che nel decreto di perquisizione e sequestro impugnato notificato all'indagato risultavano oscurati: i nominativi degli indagati; il capo d'imputazione; le fonti di prova dalle quali era stato desunto il fumus del reato; le esigenze che giustificavano l'acquisizione del bene da sequestrare.

    In presenza di un error in procedendo denunciato ai sensi della norma, la Corte può accedere agli atti processuali per verificare il contenuto del provvedimento notificato e la fondatezza della censura.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Ed invero, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa.

    Il potere integrativo del Tribunale del riesame può colmare insufficienze motivazionali, ma non può supplire a una motivazione graficamente mancante, apparente o radicalmente inesistente.

  • art. 626 c.p.p.

    Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

    A seguito della decisione, la cancelleria deve effettuare l'immediata comunicazione al Procuratore generale per quanto di competenza.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve motivare in modo adeguato la condotta ipotizzata, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, gli elementi d'indagine a sostegno dell'ipotesi, la natura dei beni e il loro collegamento con il reato, nonché la concreta finalità probatoria del vincolo.
  • La copia del provvedimento notificata all'interessato deve consentire di comprendere le ragioni della limitazione dei diritti e di valutare tempestivamente l'impugnazione. Gli oscuramenti sono incompatibili con il diritto di difesa quando eliminano gli elementi essenziali della motivazione.
  • La natura a sorpresa dell'atto, le spiegazioni orali fornite dagli operanti e la successiva conoscenza integrale del decreto in sede di riesame non sanano l'originario difetto di motivazione, che deve essere apprezzabile dal destinatario sin dall'esecuzione del provvedimento.
  • Il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione radicalmente mancante o meramente apparente, né può sostituirsi al pubblico ministero individuando autonomamente il reato, i fatti d'indagine o le finalità probatorie omessi nel decreto.
  • Il pubblico ministero può precisare o integrare un apparato motivazionale esistente ma incompleto; tale possibilità non consente di sanare a posteriori l'assenza originaria della motivazione sui presupposti legittimanti il sequestro.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.