Cassazione Penale, Ordinanza n. 39658/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha revocato ex tunc l'affidamento in prova che gli era stato concesso. Dal testo emerge che la revoca è stata fondata su due tentate estorsioni aggravate commesse il 17 ottobre 2022, cioè durante la misura alternativa, per le quali egli era già stato condannato con sentenza irrevocabile, nonché sulla circostanza che, fin dall'inizio dell'affidamento, non aveva mantenuto contatti con l'UEPE, risultando di fatto irreperibile. Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte rileva che le doglianze sollecitano in realtà una diversa valutazione di merito delle circostanze già esaminate dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma così, in via indiretta, la revoca ex tunc dell'affidamento in prova disposta dal tribunale di sorveglianza, rilevando che la motivazione dell'ordinanza impugnata è adeguata e non manifestamente illogica e che le censure proposte mirano solo a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta quando la condotta del beneficiario, anche durante la misura, sia incompatibile con la prosecuzione del percorso trattamentale e di risocializzazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentita una richiesta di nuova valutazione del merito degli elementi fattuali già esaminati dal giudice a quo.
- La revoca dell'affidamento in prova è legittima quando emergano condotte, commesse durante la misura, che denotino l'assenza di un serio percorso di ravvedimento e di risocializzazione, come la commissione di reati e la sostanziale irreperibilità rispetto all'UEPE.
- La motivazione del giudice di sorveglianza è insindacabile in cassazione se adeguata e non manifestamente illogica; la deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale non può mascherare una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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