Cassazione Penale, Sentenza n. 11763/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del GUP che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata (patteggiamento "allargato") ritenendo che fosse illegittimo l'utilizzo di tale rito in presenza di recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p. L'assunto era che l'art. 444, comma 1-bis, escluderebbe la possibilità di definire il procedimento con patteggiamento allargato quando ricorra la recidiva reiterata e quando la pena detentiva superi i due anni, sicché la recidiva contestata doveva essere esclusa e non poteva essere neutralizzata da un giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale del ricorrente. Pur riconoscendo che la censura poteva essere astrattamente fondata in diritto, il Collegio ha ritenuto che l'annullamento della sentenza di patteggiamento non avrebbe apportato alcun vantaggio al ricorrente, ma avrebbe invece riaperto il procedimento e esposto l'imputato al rischio di una condanna più grave senza i benefici del rito speciale. Per questo motivo il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina il rito della definizione del procedimento su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte osserva che, nel patteggiamento, l'imputato presta un consenso qualificato con benefici e rinunce e che l'annullamento della sentenza di applicazione della pena può peggiorare la posizione dell'imputato; non si è pronunciata sul merito dell'applicazione della norma nel caso concreto per mancanza di interesse.
art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen.
Riferito dall'impugnante come limite all'applicazione del patteggiamento "allargato" in presenza di determinate condizioni (pena detentiva superiore a due anni). La Corte non decide sul rilievo interpretativo perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse; tuttavia richiama la giurisprudenza di legittimità che limita l'uso della recidiva quando la pena supera i due anni.
Norma sulla recidiva reiterata. L'impugnante sosteneva che la recidiva reiterata avrebbe precluso il patteggiamento allargato; la Corte richiama la giurisprudenza che, nelle ipotesi in cui la pena detentiva supera due anni, richiede l'esclusione della recidiva contestata e non può essere neutralizzata solo mediante giudizio di equivalenza.
artt. 110 cod. pen. e art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali dei delitti contestati (concorso di persone e illeciti relativi a sostanze stupefacenti). La sentenza impugnata ha quantificato la pena tenendo conto di tali fattispecie e della recidiva contestata.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte di Cassazione in relazione alla condanna per Cassazione per inammissibilità del ricorso; ha ispirato la valutazione circa l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e la quantificazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per proporre ricorso in Cassazione avverso un patteggiamento è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale: non basta l'asserita violazione di legge se l'annullamento non comporterebbe un vantaggio per l'imputato o potrebbe addirittura peggiorarne la posizione.
- Nel processo di patteggiamento l'imputato presta un consenso qualificato; chi impugna deve valutare che l'annullamento della sentenza riporterebbe il procedimento alla fase istruttoria o dibattimentale con il rischio di una pena più sfavorevole.
- Quando il motivo di gravame riguarda condizioni di accesso al rito (es. recidiva reiterata e art. 444, comma 1-bis), il ricorrente deve specificare quale utilità pratica otterrebbe dall'accoglimento, ossia dimostrare che l'annullamento migliorerebbe effettivamente la sua posizione sostanziale o processuale.
- La giurisprudenza tende a ritenere che, se la pena detentiva concordata supera i due anni, la recidiva contestata non possa essere semplicemente neutralizzata tramite un giudizio di equivalenza; pertanto, chi intende censurare il patteggiamento per questo motivo dovrebbe articolare la questione nel merito e provare l'effettiva lesione dei presupposti normativi.
- In sede di pianificazione della strategia difensiva, valutare sempre il rischio beneficio di impugnare un patteggiamento: l'interesse alla tutela della legalità formale può non prevalere sull'interesse pratico a mantenere i benefici ottenuti.
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