Sentenza n. 1140/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 6/2024 pubbl. il 05/01/2024 RG n. 6792/2023 (Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/01/2024), emessa dal Tribunale di Napoli Nord che ha disposto l'accoglimento statuendo: “in accoglimento del ricorso, condanna il M.I.U.R. all'assegnazione in favore dei ricorrenti della carta docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva disposto l’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica del docente per un valore di 500 euro per ciascun anno scolastico. In particolare, a una ricorrente spettavano 2.500 euro per cinque annualità e all’altra 2.000 euro per quattro annualità. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’8 gennaio 2024 ed era stata certificata come passata in giudicato il 12 maggio 2025. Le ricorrenti hanno dedotto il perdurante inadempimento ministeriale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale, ritualmente intimati, non si sono costituiti e non hanno dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile, poiché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, della quale erano state depositate copia autentica e certificazione di definitività, ed essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero, che non aveva fornito prova dell’esecuzione, e gli ha ordinato di dare piena e integrale attuazione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, assegnando alle ricorrenti la Carta elettronica per le annualità e gli importi indicati, oltre agli interessi previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre applicato, per il ritardo successivo a tale termine, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sul valore del beneficio spettante a ciascuna ricorrente, fino all’adempimento e comunque entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. È stato nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione. Il Ministero è stato infine condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l’applicazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l’adempimento del debitore.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato che impone all’amministrazione una prestazione determinata o determinabile e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’obbligo di facere consiste nell’emissione di buoni o benefici elettronici, se il valore economico della prestazione è precisamente determinato; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio e assoggettata a un limite massimo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, assegnandogli un termine ulteriore per compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie, comprese le variazioni di bilancio occorrenti.
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