Cassazione Civile, Ordinanza n. 06909/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La lite concerneva le modalità di attuazione del diritto all’affissione di comunicazioni sindacali in azienda. Il Ministero sosteneva che la disciplina dovesse essere applicata in modo uniforme, senza differenziare tra organizzazioni sindacali grandi e piccole, e contestava l’idea che potessero essere predisposte bacheche o spazi diversi in ragione delle dimensioni dell’organizzazione. La Corte, richiamando i principi di correttezza, buona fede e proporzionalità, ha ritenuto invece che la titolarità del diritto all’affissione sia distinta dalle modalità di sua attuazione e che, in presenza di spazi limitati, il datore di lavoro possa organizzare diversamente le bacheche secondo ragionevoli apprezzamenti del caso concreto, tenendo conto delle differenti esigenze comunicative delle OO.SS.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la regolazione delle modalità concrete di affissione deve essere conforme a correttezza, buona fede e proporzionalità; ha quindi ritenuto legittima la possibilità di differenziare spazi e bacheche in rapporto alle dimensioni delle organizzazioni sindacali, ove ciò sia giustificato da condizioni spaziali limitate e da valutazioni ragionevoli del caso concreto. Conseguentemente, ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e ha escluso i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Le modalità di attuazione dell’obbligazione di rendere disponibile uno spazio per le affissioni sindacali sono regolate dai canoni di correttezza e buona fede, con conseguente esigenza di proporzionalità nelle soluzioni organizzative adottate dal datore di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La titolarità di un diritto sindacale di affissione va distinta dalle concrete modalità con cui il diritto è attuato nell’organizzazione dei locali di lavoro.
- L’obbligo del datore di lavoro di rendere disponibile uno spazio per le affissioni è soggetto ai principi di correttezza, buona fede e proporzionalità ex art. 1175 c.c.
- In presenza di spazi limitati, il datore di lavoro può differenziare le bacheche o gli spazi di affissione in relazione alle dimensioni delle organizzazioni sindacali, purché la scelta sia sorretta da ragionevoli apprezzamenti del caso concreto.
- Il giudice di legittimità, quando rigetta il ricorso, regola le spese secondo soccombenza e può escludere il raddoppio del contributo unificato se mancano i presupposti processuali previsti dalla legge.
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