Cassazione Civile, Ordinanza n. 22248/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società mandante di un’associazione temporanea di imprese nei confronti della società mandataria, poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. Il tribunale aveva ammesso al passivo, in prededuzione, un credito di euro 80.000, ritenendo che la mandataria avesse riscosso dalla compagnia assicurativa un indennizzo connesso a una polizza decennale ex art. 1669 c.c. e che, avendo ricevuto somme spettanti anche alla mandante, fosse obbligata a riversarle a quest’ultima. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 111 l.fall., sostenendo che il credito non fosse sorto "in funzione" della procedura concorsuale e che la mandante non avesse dimostrato alcun concreto beneficio per la massa; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 74 l.fall. e degli artt. 50 e 51 d.lgs. 270/1999, deducendo che, al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, l’opera era già ultimata e che, in caso di mancato subentro del commissario straordinario, i crediti derivanti da prestazioni eseguite prima dell’apertura della procedura non potevano essere considerati prededucibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la reale ratio del decreto impugnato, il quale aveva affermato, in fatto, che il credito era venuto ad esistenza durante la procedura di amministrazione straordinaria e, in diritto, che esso traeva titolo dall’obbligo della mandataria di trasferire alla mandante le somme riscosse in suo nome e per suo conto. La ricorrente si era limitata a contestare una diversa ricostruzione della prededuzione ex art. 111 l.fall., senza censurare in modo specifico le autonome affermazioni decisive del tribunale. La Corte ha inoltre ribadito che, nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge richiede l’indicazione della norma violata, la sua interpretazione e un confronto argomentato con la decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte non entra nel merito della prededuzione, ma evidenzia che la censura non si confronta con la ratio del decreto che aveva ricondotto il credito alla sua insorgenza in corso di procedura e all’obbligo della mandataria di riversare somme riscosse per conto della mandante.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte ne valorizza solo il difetto di specificità della censura, non ravvisando un idoneo confronto con la decisione impugnata.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’assenza di prededuzione per crediti derivanti da contratti già in corso; la Corte non ne affronta il merito per l’inammissibilità del motivo.
artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999
Richiamati dalla ricorrente in tema di amministrazione straordinaria e facoltà di subentro del commissario; la Corte non ne esamina l’applicazione concreta per carenza di specificità del ricorso.
È menzionato nella ricostruzione fattuale come riferimento alla polizza assicurativa decennale che copriva la responsabilità per rovina e difetti dell’opera.
La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere supportata da specifiche argomentazioni che mettano a confronto la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
L’onere di specificità dei motivi di ricorso impone l’indicazione delle norme violate e un confronto intelligibile con le affermazioni in diritto della decisione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui si commisura l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si limita a indicare le norme asseritamente violate senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. richiede una critica argomentata e puntuale delle soluzioni giuridiche adottate dal giudice di merito, con indicazione del contenuto precettivo della norma e dimostrazione del concreto contrasto con la decisione.
- La Corte di cassazione non è tenuta a svolgere una ricerca esplorativa per individuare autonomamente la norma violata o i passaggi della sentenza censurabili; l’onere di specificità grava integralmente sul ricorrente.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una autonoma ratio fattuale e giuridica non specificamente censurata, il ricorso che la ignori è inammissibile a prescindere dalla fondatezza teorica delle doglianze formulate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22209/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22214/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22216/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22222/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22224/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2026 del 29/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →