Cassazione Civile, Ordinanza n. 19071/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un finanziamento concesso a una società in favore della quale erano stati prestati fideiussioni da due soci. La banca/finanziatrice aveva agito per ottenere il pagamento del credito residuo nei confronti del debitore garantito e per la revocatoria di due donazioni compiute da quest'ultimo a favore della figlia, ritenute pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale. In primo grado erano state respinte sia la domanda di condanna al pagamento sia la revocatoria, oltre a una riconvenzionale relativa a indebite poste di conto corrente e alla domanda di manleva verso il coobbligato. In appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto la domanda di pagamento e quella revocatoria, ritenendo provata l'autonomia del contratto di finanziamento rispetto alla convenzione quadro con la CCIAA, la validità degli interessi anatocistici pattuiti e la sussistenza degli elementi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. I ricorsi per cassazione lamentavano, in sintesi, la mancata configurazione di un collegamento negoziale tra conto corrente e finanziamento, motivazione apparente o omessa su tale profilo, ultrapetizione, errata valutazione delle conseguenze della mancata produzione documentale ordinata ex art. 210 c.p.c., omesso esame della convenzione con la CCIAA e insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria; il ricorso successivo contestava inoltre la ritenuta mancata contestazione dell'inadempimento e l'assenza di appello incidentale sul rigetto della riconvenzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché miravano, in sostanza, a un nuovo esame del merito e a una diversa valutazione delle prove, senza individuare correttamente specifici vizi di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso dell'erede del soggetto rispetto al quale il capo di sentenza era ormai passato in giudicato per mancata impugnazione in appello.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e quello successivo, confermando così l'efficacia della sentenza d'appello che aveva condannato il debitore al pagamento del finanziamento e revocato le donazioni. Ha anche dichiarato inammissibile il ricorso dell'erede del fideiussore, perché il relativo capo della decisione di primo grado era già coperto da giudicato per mancata impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti in favore della resistente.
Norme richiamate
invocato per sostenere l'esistenza di un collegamento negoziale tra rapporti bancari; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile e comunque mira a una rivalutazione del fatto.
richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione dei contratti; la Corte reputa la doglianza meramente fattuale e inammissibile.
invocato in tema di integrazione e collegamento negoziale; la censura è dichiarata inammissibile.
richiamato come parametro di correttezza nell'interpretazione dei rapporti negoziali, ma la doglianza è reputata un tentativo di riesame del merito.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria; la Corte rileva che i motivi che contestano i presupposti dell'azione sono inammissibili perché attinenti al fatto.
richiamato rispetto all'ordine di esibizione/documentazione; la mancata ottemperanza è dedotta come vizio, ma la censura è ritenuta inammissibile perché richiede una nuova valutazione del fatto.
richiamato per ultrapetizione; la Corte osserva che la doglianza in realtà critica valutazioni probatorie e non un vero vizio di ultrapetizione.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non consente di sovvertire il prudente apprezzamento del giudice di merito.
richiamato per censurare il convincimento probatorio del giudice; la Corte afferma che la norma non è violata per il solo dissenso sulla valutazione delle prove.
richiamato per lamentare motivazione apparente o incomprensibile; la Corte ritiene che i motivi siano in realtà di merito.
art. 16636/2019 R.G.
dato processuale identificativo del ricorso, non norma.
la Corte ribadisce che i motivi devono essere specificamente riconducibili al vizio dedotto; non è ammissibile un uso promiscuo o apodittico delle censure.
la proposizione di un motivo privo di specifica argomentazione di violazione di legge si risolve in un 'non motivo' e comporta inammissibilità.
richiamato nel quinto motivo del ricorso successivo, ma la censura è ritenuta oscura e inammissibile.
richiamato nel quinto motivo del ricorso successivo in relazione all'appello incidentale; la censura non coglie una autonoma ratio decidendi.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti per sostenere vizi motivazionali e lesione del diritto di difesa; la Corte non accoglie la censura.
art. 104 Cost.
richiamato insieme agli altri parametri costituzionali, ma senza specifica rilevanza decisoria.
art. 111 Cost.
richiamato per motivazione apparente e tutela del giusto processo; la Corte esclude il vizio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve essere formulata con specifiche argomentazioni che confrontino la decisione impugnata con la norma invocata; la mera elencazione di articoli di legge, senza sviluppo critico, integra un motivo inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del fatto o delle prove: l'erronea ricognizione della fattispecie concreta resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri dei vizi dedotti.
- La censura di omessa o apparente motivazione non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie; per essere ammissibile deve colpire un effettivo vizio processuale o un'omissione decisiva nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- La deduzione di ultrapetizione è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesta in realtà il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove o ha tratto conseguenze fattuali dalle allegazioni di parte.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo dissenso sulla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; occorre allegare un vero travisamento del regime della prova o un'ipotesi tipica di decisione fondata su prove non dedotte o valutate in modo giuridicamente scorretto.
- Se una statuizione non è stata impugnata nei gradi di merito ed è passata in giudicato, la parte o il suo erede non può rimetterla in discussione con il ricorso per cassazione contro una sentenza che non abbia inciso su quel capo.
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui si denunci un errore di diritto; la contestazione dei suoi presupposti, quando richiede una diversa valutazione dei fatti, è inammissibile in sede di legittimità.
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