Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01496/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione presuppone la conferma della responsabilità già affermata in appello per evasione, senza modifica della qualificazione giuridica del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione. Nel ricorso si sosteneva che il fatto fosse stato erroneamente contestato e che dovesse essere diversamente qualificato. La difesa contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la sussunzione giuridica operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici, meramente oppositivi, fondati su una diversa versione dei fatti non provata e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in appello. È stato inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 30 ord. pen. perché non si trattava di mancato rientro dopo un permesso, ma di violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La condotta contestata è ricondotta al reato di evasione, in relazione alla violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.

  • art. 30 ord. pen.

    La disposizione è stata ritenuta non applicabile perché riguarda il mancato rientro dopo un permesso, fattispecie diversa dalla violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico e meramente oppositivo censure di merito già esaminate e motivatamente respinte dal giudice d'appello.
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto può essere esclusa quando la ricostruzione fattuale accertata in appello integri una fattispecie diversa da quella invocata dalla difesa; in particolare, il mancato rientro dopo permesso non è sovrapponibile alla violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.
  • In sede di legittimità non è sufficiente una mera allegazione di una versione alternativa dei fatti se essa non risulta provata e non incide sulla tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniReati ostativi
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.