Cassazione Penale, Ordinanza n. 01496/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione presuppone la conferma della responsabilità già affermata in appello per evasione, senza modifica della qualificazione giuridica del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione. Nel ricorso si sosteneva che il fatto fosse stato erroneamente contestato e che dovesse essere diversamente qualificato. La difesa contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la sussunzione giuridica operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici, meramente oppositivi, fondati su una diversa versione dei fatti non provata e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in appello. È stato inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 30 ord. pen. perché non si trattava di mancato rientro dopo un permesso, ma di violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.
Norme richiamate
La condotta contestata è ricondotta al reato di evasione, in relazione alla violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.
La disposizione è stata ritenuta non applicabile perché riguarda il mancato rientro dopo un permesso, fattispecie diversa dalla violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico e meramente oppositivo censure di merito già esaminate e motivatamente respinte dal giudice d'appello.
- La diversa qualificazione giuridica del fatto può essere esclusa quando la ricostruzione fattuale accertata in appello integri una fattispecie diversa da quella invocata dalla difesa; in particolare, il mancato rientro dopo permesso non è sovrapponibile alla violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.
- In sede di legittimità non è sufficiente una mera allegazione di una versione alternativa dei fatti se essa non risulta provata e non incide sulla tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata.
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