Cassazione Penale, Sentenza n. 12738/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria; dedotte tre censure principali: (i) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla gravità indiziaria, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni del prestanome coindagato Francesco Armeni e la valutazione probatoria che le ha integrate con la documentazione sui flussi finanziari; (ii) vizio di motivazione rispetto all'uso del dato della presunta appartenenza di Mordà al sodalizio 'ndrangheta per sostenere il pericolo di reiterazione, mentre il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; (iii) vizio di motivazione per non aver tenuto conto del decorso del tempo (fatti risalenti al 2018) nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la rinuncia all'impugnazione depositata dal difensore per mancanza di procura speciale (rinuncia non valida), ma ha anche affermato che non sussiste carenza sopravvenuta di interesse, per cui il ricorso andava comunque esaminato. Sul merito delle censure la Corte ha escluso la manipolazione del controllo di legittimità a fini di revisione di merito: ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito un'argomentazione logica e coerente circa la gravità degli indizi, costruita non solo sulle dichiarazioni del coindagato ma anche sulla documentazione dei flussi finanziari che collegano più società riconducibili a Mordà, rispetto alle quali la intestazione fittizia e le finalità elusive sono state adeguatamente motivate. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la struttura imprenditoriale plurima e l'uso di prestanome mantengono attuale il pericolo di reiterazione, escludendo che il decorso del tempo da solo sia idoneo a vanificare tale pericolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sostituzione della misura cautelare con obbligo di dimora disposta in data 17/01/2023 non ha inciso sull'esame di ammissibilità.
Norme richiamate
I reati di trasferimento fraudolento di valori (secondo la contestazione) sono qualificati sulla base delle operazioni societarie e dei flussi finanziari; la Corte ha ritenuto che esistano gravi indizi in ordine a tali fattispecie, integrati anche da dichiarazioni testimoniali.
reato di autoriciclaggio (norma speciale)
L'autoriciclaggio è contestato con riferimento ai proventi delle operazioni illecite gestite tramite società facenti capo all'indagato; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (documentali e dichiarativi) possano sostenere la gravità indiziaria.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per agevolazione mafiosa)
Il Tribunale di riesame ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per carenza di elementi che dimostrassero la finalità di sostenere gli interessi dell'associazione; la Corte di Cassazione non ha censurato tale esclusione ma ha ammesso l'uso dell'appartenenza al sodalizio come elemento contestuale rilevante per la valutazione del pericolo di reiterazione.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma (fissata in euro 3.000) a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. U, n.12603 del 24/11/2015 (Celso)
Richiamata per affermare che la rinuncia all'impugnazione effettuata dal difensore è invalida se priva di procura speciale, e dunque non può essere considerata per dichiarare estinto il giudizio.
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare può fondarsi su un insieme di elementi dichiarativi e documentali; la Corte di legittimità non può riaprire la valutazione di merito limitandosi a chiedere una diversa ricostruzione fattuale.
- Le dichiarazioni di un prestanome o coindagato possono essere valutate in modo differenziato: la loro inattendibilità su alcuni punti non implica automaticamente l'inattendibilità su tutto quanto dichiarato, specie se esistono riscontri documentali indipendenti.
- L'esclusione di una specifica aggravante (es. agevolazione mafiosa) non esclude che la mera appartenenza a un sodalizio criminale sia considerata dal giudice come elemento rilevante nella valutazione del pericolo di reiterazione.
- Il decorso del tempo non elimina automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione se persistono strutture imprenditoriali o reti di soggetti (prestanome) che consentono la prosecuzione delle condotte illecite.
- La rinuncia all'impugnazione effettuata dal difensore necessita di procura speciale per essere valida; in sua mancanza la dichiarazione non è efficace e non estingue il giudizio.
- In Cassazione i motivi che si limitano a sollecitare una diversa valutazione dei fatti o della prova sono spesso dichiarati inammissibili; è necessario censurare vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche per ottenere riesame.
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