Cassazione Penale, Sentenza n. 35230/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/12/2023 che aveva rigettato la richiesta di permesso premio (art. 30-ter Ord. pen.) per motivi ostativi connessi alla natura dei reati (applicazione dell'aggravante ex art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203) e per carenza di prove sulla non pericolosità e sull'interruzione dei collegamenti con la criminalità organizzata; censurate omissioni nel valutare il percorso rieducativo del detenuto e nella mancata attivazione di istruttoria d'ufficio richiesta dalla difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto le censure. Ha rilevato vizi motivazionali e procedurali nell'ordinanza impugnata: il Tribunale non ha verificato se, al momento dell'entrata in vigore della normativa piu' rigorosa (d.l. n.162/2022), il ricorrente avesse gia' raggiunto un grado di rieducazione tale da impedire la retrocessione del trattamento; non ha esercitato i poteri istruttori ex art. 678 c.p.p. per integrare gli atti nonostante la richiesta di rinvio della difesa; non ha valutato compiutamente il percorso carcerario e il bilanciamento tra gravità dei reati e rieducazione. Di conseguenza il ricorso e' stato accolto e il provvedimento di rigetto annullato (con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame e integrazione istruttoria secondo i criteri indicati dalla Corte).
Norme richiamate
Disciplina la concessione del permesso premio; il ricorso riguardava il diniego di tale beneficio
La norma contiene la disciplina dei detenuti per reati ostativi e, dopo la modificazione dal d.l. n.162/2022, ha reso piu' gravosi i requisiti per il permesso premio (adempimento obbligazioni civili, elementi specifici diversi dalla mera condotta carceraria). La Corte sostiene l'immediata applicabilita' del nuovo testo ma ricorda i limiti del principio di non regressione trattamentale
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
Aggravante connessa alla criminalita' organizzata; anche se non ha inciso sul quantum della pena per l'ergastolo, e' rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina ostativa (art.4-bis)
art. 27 Cost.
Principio di finalismo rieducativo della pena; invocato per impedire che la riforma normativa disconosca un percorso rieducativo gia' compiuto (limite alla retrogressione trattamentale)
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. l. 30 dicembre 2022, n. 199)
Ha modificato l'art.4-bis rendendo piu' stringenti i requisiti per il permesso premio; la Corte ne riconosce l'immediata applicazione ma ricorda che non puo' cancellare posizioni gia' adeguatamente maturate in termini di rieducazione
Attribuisce al giudice di sorveglianza poteri istruttori d'ufficio; la Corte ha richiamato l'obbligo di esercitare tali poteri per integrare il fascicolo quando necessario
Riguarda la collaborazione con la giustizia; la mancata collaborazione genera una presunzione relativa di pericolosita' che il detenuto puo' allegare di superare con elementi specifici
Massime di principio
- La modifica dell'art.4-bis (d.l. n.162/2022) ha reso piu' gravosi i requisiti per i benefici, ma il giudice deve verificare se, al momento dell'entrata in vigore della normativa, il detenuto avesse gia' raggiunto un grado di rieducazione tale da non subire retrocessione del trattamento (principio di non regressione trattamentale).
- Per i detenuti non collaboranti sussiste una presunzione relativa di perdurante pericolosita' che puo' essere superata mediante l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla sola buona condotta o partecipazione al trattamento; l'onere dell'istante e' di allegazione (non di piena prova).
- Il giudice di sorveglianza ha poteri istruttori d'ufficio (art. 678 c.p.p.) e deve avvalersene quando le allegazioni richiedono approfondimenti o quando la documentazione probatoria e' incompleta; il rifiuto di integrare gli atti puo' costituire vizio insanabile.
- L'aggravante ex art.7 legge 203/1991, anche se non incide sul quantum della pena quando e' astrattamente applicabile l'ergastolo, mantiene rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina ostativa e dunque va valutata attentamente nel procedimento per i benefici.
- Gli elementi utili a contrastare la presunzione di pericolosita' possono essere anche di natura logica e negativa (es. assenza di procedimenti successivi alla carcerazione, mancato sequestro di missive, partecipazione attiva al percorso rieducativo), ma devono essere specificamente allegati e, se necessario, verificati con istruttoria.
- Il bilanciamento fra gravita' del reato e percorso rieducativo del detenuto e' obbligatorio: il giudice deve motivare compiutamente come valuta l'incidenza del comportamento carcerario rispetto alla pericolosita' sociale derivante dai fatti criminosi.
- Se il Tribunale omette la preventiva verifica dei presupposti per l'applicazione retroattiva della nuova disciplina o non effettua la doverosa istruttoria, la decisione e' esposta a cassazione e annullamento con rinvio per nuovo esame.
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