Sentenza del 12/10/2016 n. 20531 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni avevano chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa pagata, tramite il gestore, sugli abbonamenti di telefonia mobile. Sostenevano che la tassa prevista dall’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 fosse venuta meno con il D.Lgs. n. 259/2003, che aveva liberalizzato le comunicazioni elettroniche e abrogato la precedente disciplina delle autorizzazioni. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello deducendo, con due motivi esaminati congiuntamente, che la tassa era rimasta vigente e che gli enti locali non potevano beneficiare dell’esenzione prevista per l’Amministrazione dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 22 settembre 2016 depositata il 12 ottobre 2016, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei Comuni contro il silenzio-rifiuto. Ha stabilito che l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché la previsione è riprodotta nell’art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003; inoltre, gli enti locali sono tenuti al pagamento e non rientrano nell’esenzione riservata all’Amministrazione dello Stato. La disciplina nazionale è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione e non è stata ravvisata una ragione per rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidamento dei principi giurisprudenziali dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318 ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160.
La tassa sugli abbonamenti di telefonia mobile è rimasta dovuta dopo la riforma delle comunicazioni elettroniche: il rinvio della tariffa va letto alla luce della disciplina vigente, nella quale il presupposto è riprodotto dall’art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003.
Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.
L’esenzione fiscale prevista per l’Amministrazione dello Stato non si estende automaticamente agli enti locali: trattandosi di agevolazione, è di stretta interpretazione e richiede una specifica disposizione legislativa che assimili i soggetti interessati.
Art. 160 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318 ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160.
La disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche conserva la previsione che consente di assoggettare alla tassa l’uso dei telefoni cellulari; per questo l’abrogazione della precedente norma sulle autorizzazioni non ha prodotto l’abrogazione della tassa.
Art. 219 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Nè, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).
La Corte richiama il quadro della liberalizzazione, che non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato e non giustifica quindi una riduzione degli introiti fiscali precedenti; la tassa è inoltre ritenuta compatibile con la disciplina europea.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.
La nozione di amministrazioni pubbliche non determina una generalizzata assimilazione utile a estendere le agevolazioni tributarie: l’equiparazione all’Amministrazione dello Stato deve risultare da una specifica scelta legislativa.
Art. 20 della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE
l'art. 20 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, e l'articolo 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell'applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all'equiparazione a un'autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l'omolo-gazione di cui è stato oggetto.
Il diritto dell’Unione non impedisce di considerare il contratto di abbonamento telefonico equivalente a un’autorizzazione o licenza ai fini della tassa, purché il contratto individui l’apparato e la relativa omologazione.
Art. 8 della direttiva 1999/5/CE
l'art. 20 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, e l'articolo 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell'applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all'equiparazione a un'autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l'omolo-gazione di cui è stato oggetto.
La disposizione europea non preclude l’equiparazione del contratto di abbonamento a un’autorizzazione o licenza per applicare la tassa, alle condizioni indicate dalla Corte.
Art. 3 della Costituzione
la fruizione di servizi di telefonia mobile in base ad un rapporto contrattuale di abbonamento col gestore presenta caratteristiche giuridiche e fattuali non sovrapponibili all'acquisto di un certo tempo di conversazione telefonica mediante la ricarica di una carta prepagata, considerato che l'utente nel primo caso gode del servizio continuativamente e si obbliga al pagamento di un canone periodico, mentre nel secondo caso acquista un pacchetto di minuti di conversazione telefonica, cosicchè la differenza obbiettiva tra le due situazioni esclude l'irragionevolezza della diversità del relativo trattamento tributario.
La diversa imposizione tra abbonamenti e servizi acquistati con carte prepagate non viola il principio di uguaglianza, perché i due rapporti presentano caratteristiche oggettivamente differenti.
Art. 23 della Costituzione
La Corte richiama la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riferite anche a questa disposizione, senza riportare nel provvedimento un autonomo passaggio interpretativo specifico.
Massime di principio
- L’abrogazione della disciplina amministrativa delle autorizzazioni non comporta automaticamente la cessazione di un tributo: occorre verificare se il presupposto impositivo sia stato mantenuto o riprodotto nella nuova normativa e come debba intendersi il rinvio contenuto nella tariffa.
- Un ente locale non può invocare un’esenzione fiscale prevista per l’Amministrazione dello Stato soltanto perché appartiene al settore pubblico. Le agevolazioni sono di stretta interpretazione e l’estensione richiede una specifica base legislativa.
- Un contratto di abbonamento di telefonia mobile può valere, ai fini dell’applicazione della tassa, come autorizzazione o licenza; la liberalizzazione del settore non esclude di per sé la tassa quando la disciplina interna ne conserva il presupposto.
- La differenza di trattamento tra abbonati e utenti di servizi prepagati può essere legittima se riflette differenze concrete nei rapporti contrattuali e nelle modalità di fruizione del servizio.
- In questa controversia la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, respinto definitivamente la domanda di rimborso dei Comuni e compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.
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