Cassazione Civile, Ordinanza n. 19790/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da una clausola inserita in un contratto di compravendita immobiliare del 1975, con la quale si prevedeva un diritto di passaggio a piedi sul marciapiede che costeggiava il fabbricato, per consentire eventuali necessità di recupero di cose cadute dall'appartamento e per raggiungere un piccolo appezzamento di terreno di terzi che gli acquirenti progettavano di comprare. L'attore in primo grado aveva chiesto la tutela di tale facoltà di accesso e passaggio nei confronti del proprietario del fondo confinante, sostenendo in appello una pretesa che la sentenza d'appello ha ricostruito come diritto di accesso e passaggio convenzionalmente pattuito nel contratto, con ordine al proprietario di consentirne l'esercizio mediante consegna delle chiavi del cancello. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che l'appellato aveva inizialmente impostato la domanda sul diritto di passaggio ex art. 843 c.c., poi modificandola, e che la Corte territoriale aveva invece fondato la decisione su una clausola negoziale, assegnando un diritto diverso e più ampio rispetto a quello effettivamente dedotto. Gli altri motivi denunciavano violazioni degli artt. 345, 184 e 189 c.p.c. e degli artt. 132, 161 e 156 c.p.c., ma sono stati ritenuti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse deciso ultra o extra petita, poiché aveva attribuito all'attore un diritto di accesso e passaggio di fonte convenzionale, diverso e più esteso rispetto al diritto ex art. 843 c.c. effettivamente fatto valere. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda proposta dalle parti; la decisione che attribuisca un diritto diverso e di maggiore estensione rispetto a quello dedotto viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
I motivi sono stati formulati come violazione di legge e nullità processuale, ma solo il primo è stato accolto.
La norma attribuisce un diritto legale di accesso in ipotesi specifiche, distinto dal diritto convenzionale di passaggio pattuito tra le parti; non è sovrapponibile alla pattuizione negoziale richiamata nella sentenza.
Richiamato nei motivi assorbiti per dedotta tardività/modifica della domanda in appello.
Richiamato nei motivi assorbiti, in relazione alla modifica e precisazione delle domande nel corso del primo grado.
Richiamato nei motivi assorbiti, con riguardo alla fase di precisazione delle conclusioni.
Richiamato nei motivi assorbiti in relazione al vizio di motivazione/formazione del provvedimento.
Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla nullità della sentenza.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di nullità processuali e principio di conservazione.
Massime di principio
- Il giudice deve attenersi al petitum e alla causa petendi effettivamente dedotti in giudizio, senza sostituire d'ufficio un diverso titolo giuridico che comporti l'attribuzione di un bene della vita più ampio o diverso da quello richiesto.
- La domanda giudiziale va qualificata in base al contenuto sostanziale delle allegazioni e delle conclusioni, ma tale qualificazione non consente di oltrepassare i limiti oggettivi della pretesa azionata.
- Un diritto legale di accesso ex art. 843 c.c. e un diritto di passaggio derivante da autonoma pattuizione negoziale non sono sovrapponibili: il primo ha contenuto tipico e limitato, il secondo può avere estensione diversa secondo l'accordo delle parti.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., i motivi ulteriori che investono profili processuali o di merito restano assorbiti.
Come è indicizzato
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