Cassazione Civile, Ordinanza n. 02259/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società debitrice per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 270/1999, di pagamenti effettuati dalla società in bonis in favore di una controparte nei sei mesi anteriori all'ammissione al concordato preventivo poi revocato. La ricorrente, destinataria dei pagamenti, contestava in appello e poi in cassazione, da un lato, che la revoca dello stato di insolvenza non fosse efficace solo dal giudicato e che il giudizio revocatorio dovesse essere sospeso in attesa della definizione del giudizio sull'insolvenza; dall'altro, negava la sussistenza della scientia decoctionis, sostenendo che vi fosse stata solo una normale trattativa commerciale, una diffida e un piano di rientro fisiologico, senza elementi sufficienti a dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della debitrice. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che i fatti accertati rivelassero una situazione patologica e che gli indizi fossero gravi, precisi e concordanti. In cassazione venivano dedotte la violazione delle norme sull'amministrazione straordinaria, l'omessa applicazione della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e il vizio motivazionale sull'accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in materia di amministrazione straordinaria, la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza resta efficace fino al passaggio in giudicato della sentenza che eventualmente la revoca; conseguentemente, il giudizio di revocatoria dei pagamenti non dipende giuridicamente dalla definizione del processo sull'insolvenza e non può essere sospeso né ex art. 295 c.p.c. né ex art. 337, comma 2, c.p.c. Quanto al terzo motivo, la censura era in parte assorbita e per il resto inammissibile, perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla scientia decoctionis compiuto dai giudici di merito sulla base di indizi ritenuti congrui e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente. Restano ferme, quindi, la pronuncia di merito che aveva confermato l'inefficacia dei pagamenti e la condanna al contributo unificato aggiuntivo, mentre non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
attribuisce alla procedura di amministrazione straordinaria la legittimazione ad agire per la revoca/inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore in periodo sospetto.
la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa è immediatamente efficace e i suoi effetti permangono fino all'eventuale revoca definitiva.
l'opposizione alla declaratoria di insolvenza non sospende l'esecuzione della sentenza; gli effetti della dichiarazione restano intatti fino al giudicato sulla revoca.
la revoca dello stato di insolvenza produce effetti solo con il passaggio in giudicato della decisione che la pronuncia.
la sospensione necessaria presuppone una vera dipendenza giuridica tra le due cause; non opera quando il giudizio pregiudicato presuppone in via assoluta un fatto che resta fermo fino al giudicato dell'altra causa.
può operare solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico; qui non ricorreva, poiché l'accertamento dello stato di insolvenza non incideva sul thema decidendum della revocatoria.
ai fini della revocatoria fallimentare rileva la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del creditore, non la mera conoscibilità oggettiva.
la scientia decoctionis può essere provata per presunzioni gravi, precise e concordanti.
non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
il ricorrente deve indicare in modo puntuale i fatti storici decisivi e gli atti/processi da cui risultano.
richiede il deposito degli atti processuali su cui il motivo si fonda.
il sindacato di legittimità riguarda l'esistenza di una motivazione non apparente, perplessa o contraddittoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'amministrazione straordinaria, la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza conserva efficacia fino al passaggio in giudicato della decisione che eventualmente la revoca; la semplice pendenza dell'impugnazione non ne elimina gli effetti.
- Il giudizio volto alla revoca di pagamenti o di atti pregiudizievoli compiuti dal debitore in stato di insolvenza non dipende, sul piano giuridico, dal giudizio che accerta o nega quello stato, perché nel primo processo l'insolvenza è presupposta in via assoluta e si discute soltanto della sua conoscenza da parte del creditore.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., così come quella ex art. 337, comma 2, c.p.c., richiede un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico e non un mero collegamento fattuale o una coincidenza di questioni; in mancanza, la sospensione non è dovuta.
- La scientia decoctionis del creditore non si presume dalla sola difficoltà del rapporto commerciale, ma deve essere accertata in concreto sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutati globalmente.
- In cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito: il vizio è deducibile solo se il fatto storico decisivo è stato omesso o se la motivazione è solo apparente, perplessa o contraddittoria.
- La censura per omesso esame di elementi istruttori è inammissibile quando il fatto decisivo rilevante ai fini della decisione sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze probatorie siano state analiticamente menzionate.
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