Cassazione Civile, Ordinanza n. 20969/2018 del 22/08/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia riguardava un fondo acquistato da un coniuge durante il regime transitorio della riforma del diritto di famiglia. Il coniuge aveva disposto del bene prima con donazione nel 1990 e poi con testamento nel 1993. Dopo la morte dell’altro coniuge, i figli di quest’ultimo avevano chiesto di accertare che il fondo era entrato nella comunione legale, che gli atti dispositivi erano nulli nella parte relativa alla quota della defunta e che il bene era quindi caduto nella sua successione. Il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 673 depositata il 20 maggio 2013, aveva confermato la decisione. Con il primo motivo le ricorrenti deducevano violazione della L. n. 151 del 1975, art. 228, dell’art. 11 disp. gen. e degli artt. 177 e 179 c.c., sostenendo che la comunione legale per le famiglie già costituite decorresse solo dalla scadenza del termine previsto per dichiarare il dissenso, e non dalla data di entrata in vigore della legge. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 180, 184 e 1418 c.c. e dell’art. 113 c.p.c., sostenendo che la disposizione del bene comune da parte di un solo coniuge fosse annullabile, non nulla. Gli altri soggetti intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: in assenza della dichiarazione di dissenso prevista dall’art. 228, comma 1, della L. n. 151 del 1975, la comunione legale decorre dal 16 gennaio 1978 e comprende gli acquisti separati compiuti nel primo biennio soltanto se, alla scadenza del biennio, i beni sono ancora nel patrimonio del coniuge acquirente. La sentenza d’appello aveva accertato che il bene era stato acquistato durante il periodo transitorio, che non era stata presentata dichiarazione di dissenso e che il fondo era ancora nel patrimonio dell’acquirente alla scadenza del biennio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione dell’annullabilità ex art. 184 c.c. era nuova e non aveva fatto parte del tema controverso in appello; la richiesta di dichiarare validi gli atti era stata formulata sul presupposto della proprietà esclusiva dell’acquirente, non quale censura subordinata fondata sulla comunione del bene. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.200 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 228, comma 1, L. n. 151/1975
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all’art. 228, comma 1, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (Cass. n. 4071/1992; n, 2221/1993; 12693/2011).
In mancanza della dichiarazione di dissenso, il regime di comunione legale decorre dal 16 gennaio 1978; gli acquisti separati effettuati nel primo biennio vi rientrano soltanto se i beni sono ancora nel patrimonio del coniuge acquirente alla scadenza del biennio.
Nè potrebbe replicarsi che i ricorrenti nell’atto di appello avevano chiesto dichiararsi validi ed efficaci gli atti di disposizione compiuti da S.V.. La richiesta di declaratoria di validità, infatti, rifletteva la supposta proprietà esclusiva del coniuge acquirente in conseguenza della diversa interpretazione della norma transitoria e non la possibile applicazione dell’art. 184 c.p.c., che al contrario implicava il carattere comune dell’acquisto e la soccombenza degli appellanti sulla rivendicazione di proprietà esclusiva.
La Corte non decide nel merito se la disposizione del bene comune fosse annullabile ai sensi dell’art. 184 c.c.; ritiene inammissibile la relativa questione perché nuova. La richiesta di validità degli atti fondata sulla proprietà esclusiva del disponente non introduce, neppure implicitamente, la distinta questione dell’annullabilità, che avrebbe richiesto una specifica censura subordinata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per le famiglie già costituite, in assenza della dichiarazione di dissenso prevista dalla disciplina transitoria della riforma del diritto di famiglia, la comunione legale decorre dal 16 gennaio 1978; i beni acquistati separatamente nel primo biennio vi ricadono solo se ancora appartenenti al coniuge acquirente alla scadenza del biennio.
- La deduzione in appello della validità di atti dispositivi sul presupposto della proprietà esclusiva del disponente non introduce la distinta questione della loro annullabilità per violazione delle regole sulla disposizione dei beni comuni. Per sottoporre quest’ultima questione al giudice d’appello occorre formulare una specifica censura, anche subordinata e condizionale.
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