Cassazione Civile, Ordinanza n. 19702/2018 del 25/07/2018
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l’indennizzo e gli altri benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992 per un’epatite correlata a trasfusioni. La domanda amministrativa, presentata l’8 aprile 2009, era stata respinta e la domanda giudiziale rigettata in primo grado perché ritenuta tardiva rispetto al termine triennale di decadenza; la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 60/2016 depositata il 15 febbraio 2016, aveva confermato il rigetto considerando le diagnosi del 27 settembre 1994 e del 23 ottobre 2002. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la decorrenza del termine non coincide con la mera conoscenza della patologia, ma richiede la consapevolezza sia del superamento della soglia minima di indennizzabilità sia dell’eziologia post-trasfusionale. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 134 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 45 disp. att. c.p.c. e l’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, lamentando che l’ordinanza istruttoria del 4 novembre 2015 aveva disposto la produzione della cartella clinica del ricovero del 2002 senza comunicazione alla difesa appellante. Con il terzo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per mancanza di motivazione della medesima ordinanza istruttoria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo e il terzo, poiché correlati agli accertamenti fattuali da rinnovare. Ha precisato che il termine triennale previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992 decorre quando l’interessato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria diligenza, consapevolezza del danno clinico indennizzabile causalmente correlato alla trasfusione; la sola conoscenza della positività all’HCV o della contrazione o cronicizzazione dell’epatopatia non è sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché compia il nuovo accertamento in applicazione del principio indicato. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, L. 210/1992
per la decorrenza del termine triennale di decadenza non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell’epatopatia post-trasfusionale, in quanto deve coesistere la conoscenza o conoscibilità dei presupposti per l’indennizzo, e quindi anche la consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del superamento della soglia di indennizzabilità
Il termine triennale per la domanda amministrativa decorre dalla consapevolezza o conoscibilità dei presupposti che rendono il danno indennizzabile, non dalla sola conoscenza della patologia o della sua cronicizzazione.
Massime di principio
- Per la decorrenza del termine triennale di decadenza previsto per la domanda di indennizzo per epatite post-trasfusionale, non basta la conoscenza della positività al virus o della contrazione o cronicizzazione della patologia: occorre la consapevolezza, effettiva o acquisibile con l’ordinaria diligenza, del danno clinico irreversibile indennizzabile e della sua correlazione causale con la trasfusione.
- La consapevolezza rilevante ai fini della decorrenza del termine deve riguardare anche il superamento della soglia minima di indennizzabilità, ossia la riconducibilità del danno a una delle infermità contemplate dalle tabelle richiamate dalla disciplina dell’indennizzo.
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