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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21943/2018 del 10/09/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

La società ricorrente ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale di Pisa del 12 ottobre 2017, pronunciata nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale su istanza della società resistente. Il Tribunale aveva ritenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale fosse decidibile insieme al merito, aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviato per l’ammissione delle richieste istruttorie. Con il regolamento, la ricorrente ha contestato la decisione sulla competenza; dal testo non sono precisati ulteriori motivi. La resistente ha resistito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento: l’ordinanza impugnata non aveva deciso definitivamente la questione di competenza, ma si era limitata a rinviarne la decisione al merito e a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tale provvedimento, interinale e destinato a esaurire i propri effetti con la sentenza sull’opposizione, non è impugnabile con regolamento di competenza. La Corte ha inoltre ritenuto il ricorso pretestuoso e integrativo di abuso dello strumento processuale, condannando d’ufficio la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c., a pagare alla resistente Euro 2.000,00 in aggiunta alle spese. Ha liquidato le spese del giudizio di legittimità in Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Come già più volte chiarito da questa S.C., invero, il regolamento di competenza (col solo limite del regolamento di competenza d’ufficio, nei casi in cui è consentito: art. 44 c.p.c.) è un mezzo d’impugnazione ordinario che può essere proposto contro i provvedimenti che pronunciano sulla competenza (art. 42 c.p.c.), ossia contro provvedimenti che, se non impugnati, sono suscettibili di rendere incontestabile la competenza (o l’incompetenza) del giudice adito.

    Il regolamento di competenza è ammesso contro provvedimenti che si pronunciano sulla competenza e che, se non impugnati, possono renderla incontestabile; non è quindi sufficiente che un’ordinanza affronti incidentalmente o provvisoriamente la questione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.”

    La condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d’ufficio in caso di soccombenza e non richiede la prova del dolo o della colpa grave; occorre una condotta oggettivamente riconoscibile come abuso del processo, quale l’agire o resistere pretestuosamente senza una plausibile ragione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistono altresì le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La norma è menzionata soltanto quanto all’assegnazione dei termini processuali; la Corte non ne offre un’interpretazione.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è proponibile contro provvedimenti che decidono sulla competenza in modo idoneo, se non impugnati, a renderla incontestabile; non è impugnabile con tale mezzo l’ordinanza che rinvia al merito la decisione sull’eccezione di incompetenza e, nel frattempo, decide sull’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
  • L’ordinanza resa sull’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ha carattere interinale e i suoi effetti sono destinati a esaurirsi con la sentenza sull’opposizione; non è idonea a definire stabilmente la questione di competenza.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è applicabile d’ufficio in caso di soccombenza, ha natura pubblicistica e può cumularsi con le ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2; non richiede dolo o colpa grave, ma una condotta oggettivamente qualificabile come abuso del processo, come la proposizione pretestuosa di un’impugnazione priva di plausibile ragione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

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