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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20706/2018 del 09/08/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Una società debitrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro un pignoramento di crediti presso terzi notificato dall’agente della riscossione, deducendo la mancanza degli avvisi previsti dall’art. 492, commi 2 e 3, c.p.c. e la violazione dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973. Il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto l’opposizione, ritenendo che anche il pignoramento diretto disciplinato dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 dovesse contenere tali avvisi. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 543 c.p.c. e 72-bis d.P.R. n. 602/1973. Ha sostenuto che nel pignoramento diretto non è applicabile l’avviso di elezione di domicilio, poiché il procedimento si svolge fuori dall’ufficio giudiziario e senza intervento del giudice dell’esecuzione, e che non è applicabile l’avvertimento relativo alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., incompatibile con il meccanismo di pagamento diretto. Ha inoltre dedotto che l’omissione degli avvisi non determina, in generale, la nullità del pignoramento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato l’unico motivo. Ha precisato che, nell’esecuzione ordinaria, la mancanza degli avvisi previsti dall’art. 492, commi 2 e 3, c.p.c. costituisce di regola mera irregolarità e non causa nullità del pignoramento. Ha quindi rilevato che il pignoramento diretto ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 è una forma speciale di espropriazione presso terzi, esterna all’ufficio giudiziario, nella quale non sono previsti l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione né l’ordinanza di assegnazione; l’eventuale intervento del giudice si verifica soltanto in caso di opposizione. La sovrapposizione della fase espropriativa e di quella satisfattiva rende incompatibile l’applicazione della conversione prevista dall’art. 495 c.p.c. L’avviso di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza è parimenti incompatibile con tale forma di esecuzione; la sua mancanza, anche nell’esecuzione ordinaria, non comporta nullità. Resta salva la possibilità per il contribuente di chiedere la dilazione del pagamento ex art. 19 d.P.R. n. 602/1973 prima dell’ordine di pagamento diretto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    La sovrapposizione di espropriazione e satisfazione, con l’esclusione del provvedimento giudiziale di assegnazione del credito e di qualsivoglia presenza del giudice dell’esecuzione, se non adito nelle forme dell’opposizione, impedisce di configurare l’applicabilità nel rito speciale dell’ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 bis dell’istituto della conversione di cui all’art. 495 cod. proc. civ..

    Il pignoramento diretto ex art. 72-bis è una forma speciale di esecuzione presso terzi, priva dell’intervento ordinario del giudice dell’esecuzione e dell’ordinanza di assegnazione; per questa ragione non vi si applica la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. Né l’avviso di elezione di domicilio né l’avvertimento sulla conversione sono requisiti del pignoramento in tale forma.

  • art. 492, commi 2 e 3, c.p.c.

    In generale solo nel caso di omissione dell’ingiunzione di cui al primo comma dell’art. 492 cod. proc. civ. deve dichiararsi la nullità del pignoramento mentre la mancanza dell’avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell’avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell’art. 492 cod. proc. civ. determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell’atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge (Cass. 12 aprile 2011, n. 8408).

    L’omissione dell’avviso di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza e dell’avvertimento sulla conversione non determina, di per sé, la nullità del pignoramento, ma costituisce mera irregolarità; nel pignoramento diretto ex art. 72-bis tali avvisi non sono comunque requisiti dell’atto.

  • art. 495 c.p.c.

    La sovrapposizione di espropriazione e satisfazione, con l’esclusione del provvedimento giudiziale di assegnazione del credito e di qualsivoglia presenza del giudice dell’esecuzione, se non adito nelle forme dell’opposizione, impedisce di configurare l’applicabilità nel rito speciale dell’ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 bis dell’istituto della conversione di cui all’art. 495 cod. proc. civ..

    L’istanza di conversione disciplinata dall’art. 495 c.p.c. non è applicabile al pignoramento diretto ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, perché in tale procedimento l’espropriazione e la soddisfazione del credito si realizzano senza il provvedimento giudiziale di assegnazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 602/1973

    Resta sempre salva per il contribuente, come affermato dalla ricorrente, la facoltà di dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 d. P. R. n. 602 del 1973, da esercitare all’esito dell’iscrizione a ruolo e preventivamente rispetto all’ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 – bis.

    La facoltà di chiedere la dilazione del pagamento resta disponibile al contribuente, ma deve essere esercitata dopo l’iscrizione a ruolo e prima dell’ordine di pagamento diretto.

  • art. 617 c.p.c.

    Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., secondo gli schemi del codice di rito.

    La Corte richiama l’opposizione agli atti esecutivi quale rimedio che può determinare l’intervento del giudice nell’ambito del procedimento di esecuzione esattoriale; non afferma, nel passaggio citato, una regola ulteriore sui presupposti dell’art. 617 c.p.c.

  • art. 543 c.p.c.

    Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., secondo gli schemi del codice di rito.

    Se il terzo non ottempera all’ordine di pagamento diretto, si procede secondo gli schemi ordinari dell’espropriazione presso terzi, previa citazione ai sensi dell’art. 543 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel pignoramento diretto presso terzi previsto dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, l’avviso di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza e l’avvertimento relativo alla facoltà e ai termini per chiedere la conversione ex art. 495 c.p.c. non sono requisiti del pignoramento.
  • L’omissione degli avvisi previsti dall’art. 492, commi 2 e 3, c.p.c. non determina, in generale, la nullità del pignoramento, ma costituisce mera irregolarità; la disciplina dell’avviso di elezione di domicilio è inoltre incompatibile con il pignoramento diretto esattoriale, che si svolge fuori dall’ufficio giudiziario.
  • La conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. non è applicabile all’ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, poiché in tale procedimento le fasi espropriativa e satisfattiva si sovrappongono e manca un’ordinanza giudiziale di assegnazione.
  • Il contribuente conserva la facoltà di chiedere la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1973, da esercitare dopo l’iscrizione a ruolo e prima dell’ordine di pagamento diretto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile

Testo integrale

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