Cassazione Civile, Ordinanza n. 19454/2018 del 20/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguardava un unico contratto di lavoro a termine, della durata di tre anni, stipulato tra il 3 luglio 2006 e il 2 luglio 2009. La lavoratrice aveva chiesto, in via subordinata, la declaratoria di nullità della clausola che apponeva il termine e il risarcimento del danno conseguente, assumendo che il contratto non specificasse la causale giustificativa. Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 203/2016 depositata il 15 ottobre 2016, aveva confermato la decisione, ritenendo che la causale non fosse indicata nel contratto né desumibile aliunde. L’Università ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo, deduceva la violazione dell’art. 32 della L. n. 183/2010 e contestava la declaratoria di inammissibilità per difetto d’interesse della censura relativa al parametro di determinazione del risarcimento, sostenendo di avere interesse a far accertare l’insussistenza del diritto al risarcimento previsto da tale norma; con il secondo, denunciava la violazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, sostenendo che il richiamo, contenuto nel bando di concorso, all’art. 19 del CCNL del comparto università integrasse un’indicazione per relationem della causale. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: l’Università aveva interesse a ottenere una pronuncia sull’insussistenza del diritto al risarcimento ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, poiché, secondo l’orientamento richiamato, tale disciplina, nei rapporti a termine con la pubblica amministrazione non convertibili a tempo indeterminato, agevola la prova del danno e opera per contrastare l’abuso derivante dalla successione di contratti a termine; non si applica invece quando l’illegittimità riguarda l’apposizione del termine a un unico contratto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché contestava la valutazione di merito sull’inidoneità del richiamo al CCNL contenuto nel bando a specificare la causale. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
la disciplina di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, considerata, con riferimento ai rapporti a termine instaurati con le pubbliche amministrazioni, nei confronti delle quali non è ammessa la conversione a tempo indeterminato del rapporto illegittimamente instaurato, come esclusivamente destinata ad agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine, si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE e, concernendo quest’ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, non può logicamente trovare applicazione nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro;
Nei rapporti a termine con la pubblica amministrazione, per i quali non è consentita la conversione a tempo indeterminato, l’indennità prevista dal comma 5 agevola la prova del danno e ha funzione dissuasiva rispetto all’abuso da successione di contratti; non è applicabile quando l’illegittimità riguarda l’apposizione del termine a un unico contratto.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che invocava la norma, poiché mirava a contestare la valutazione di merito circa l’idoneità del richiamo per relationem contenuto nel bando a specificare la causale.
La disposizione è menzionata quale parametro alternativo di determinazione del risarcimento nella censura dell’Università, ma la Corte non ne svolge un’applicazione o interpretazione.
clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE
la disciplina di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, considerata, con riferimento ai rapporti a termine instaurati con le pubbliche amministrazioni, nei confronti delle quali non è ammessa la conversione a tempo indeterminato del rapporto illegittimamente instaurato, come esclusivamente destinata ad agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine, si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE e, concernendo quest’ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, non può logicamente trovare applicazione nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro;
La clausola 5, diretta a prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, fonda la funzione dissuasiva della tutela risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 nei rapporti con la pubblica amministrazione; tale esigenza non ricorre nell’ipotesi di un unico contratto.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a termine con una pubblica amministrazione, nei quali la conversione del rapporto illegittimo a tempo indeterminato non è ammessa, la disciplina dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 agevola la prova del danno ed è funzionale a dissuadere gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine; non si applica quando l’illegittimità concerne il termine apposto a un unico contratto.
- È ammissibile la censura con cui il datore di lavoro pubblico chiede di accertare l’insussistenza del diritto all’indennizzo ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, poiché l’eventuale applicazione della norma comporta un onere economico e sussiste quindi l’interesse a contestarla.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la denuncia di violazione di legge, si risolva nella contestazione della valutazione del giudice di merito sull’idoneità di riferimenti per relationem a specificare la causale del contratto a termine.
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