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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20520/2018 del 03/08/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Il cliente convenne la banca davanti al Tribunale di Livorno in relazione a un ordine del luglio 2000 per l’acquisto di obbligazioni argentine, lamentando l’omessa informativa sull’elevato rischio dell’investimento e sulla sua adeguatezza. Chiese la nullità o l’annullamento dell’operazione oppure l’accertamento dell’inadempimento della banca, con restituzione del capitale, interessi e rivalutazione o, in alternativa, il risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza del 10 settembre 2007, ravvisò un grave inadempimento informativo e affermò in motivazione che esso avrebbe potuto giustificare la risoluzione, ma, in difetto di domanda, dichiarò nel dispositivo la nullità dell’ordine e condannò la banca alla restituzione del corrispettivo. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 15 aprile 2014, dichiarò nulla la decisione di primo grado per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; quindi accertò l’inadempimento colpevole della banca, dichiarò risolto il contratto di acquisto e la condannò a restituire il capitale, oltre interessi legali dal 12 luglio 2000 al saldo. La banca ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) contestò la pronuncia di risoluzione in assenza di specifica domanda, deducendo violazione degli artt. 1418 e 1453 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; (2) contestò la qualificazione negoziale degli ordini di acquisto e la loro risoluzione, deducendo violazione della normativa sui servizi di investimento, degli artt. 1711 e 1453 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; (3) contestò l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi informativi e la valutazione degli elementi probatori; (4) in subordine, contestò la disciplina delle restituzioni conseguenti alla risoluzione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, per una ragione processuale distinta da quella principalmente prospettata dalla banca. Dopo la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, il cliente, costituendosi in appello, aveva chiesto soltanto il rigetto dell’impugnazione e non aveva riproposto espressamente le ulteriori domande formulate nell’atto introduttivo e non accolte dal Tribunale. Il richiamo generico agli scritti difensivi di primo grado non era sufficiente: ai sensi dell’art. 346 c.p.c. quelle domande dovevano quindi intendersi rinunciate. La Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a esaminare la domanda di nullità sulla quale il Tribunale aveva pronunciato e non poteva decidere sulle domande di risoluzione e risarcimento non riproposte. La sentenza è stata cassata senza rinvio, poiché il giudizio su tali domande non poteva essere proseguito. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. Il cliente è stato condannato a pagare alla banca le spese del giudizio d’appello, liquidate in complessivi 4.000 euro, e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 5.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge per entrambi i giudizi.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    Il richiamo generico, contenuto nella comparsa di costituzione e risposta di Carraresi in appello, «a quanto già espresso negli scritti difensivi in primo grado» non era infatti sufficiente a manifestare la volontà dell’appellato di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande che non avevano formato oggetto della sentenza di primo grado

    Le domande non accolte o non esaminate in primo grado devono essere riproposte in modo espresso in appello; un rinvio generico agli scritti difensivi precedenti non manifesta sufficientemente la volontà di sottoporle nuovamente al giudice.

  • art. 382 c.p.c.

    La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., in quanto il giudizio sulle domande di risoluzione e di risarcimento del danno non poteva essere proseguito.

    La cassazione senza rinvio è disposta quando il giudizio sulle domande non può proseguire, nel caso concreto perché quelle domande non erano state riproposte in appello e dovevano intendersi rinunciate.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado non accoglie o non esamina alcune domande, la parte appellata che intenda mantenerle deve riproporle espressamente nel giudizio d’appello; il semplice richiamo agli scritti difensivi di primo grado non è sufficiente e le domande non riproposte si intendono rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
  • Se la sentenza di primo grado è dichiarata nulla, il giudice d’appello non può decidere su domande ulteriori rispetto a quella sulla quale il primo giudice aveva pronunciato quando tali domande non siano state espressamente riproposte dall’appellato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello

Testo integrale

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