Cassazione Penale, Sentenza n. 34546/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 642 c.p. (truffa in concorso) decisa dalla Corte d'Appello di Milano. Hanno dedotto, in primo luogo, l'estinzione del reato per remissione di querela resa dal procuratore speciale della persona offesa (parte civile) l'8 aprile 2024 e accettata dal procuratore speciale degli imputati; tale remissione è avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello ma durante il termine per proporre ricorso per cassazione. In subordine, hanno lamentato vizi motivazionali e la illegittima esclusione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: il reato si è estinto per remissione di querela regolarmente e tempestivamente formulate e accettate. Non sussistono le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e le statuizioni civili sono revocate. Le spese del procedimento sono poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; gli imputati sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indicano il reato contestato (concorso in truffa aggravata); la condanna fondata su tali norme è stata però annullata perché il reato si è estinto per remissione di querela.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di richiesta di trattazione orale; qui nessuna parte ha richiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Sono le fattispecie di vizio dedotte in cassazione (vizi di motivazione e contestazioni sull'istruzione probatoria). La Corte ha ritenuto comunque assorbenti tali censure in presenza dell'estinzione del reato per remissione di querela.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Regola ipotesi particolari di non punibilità o di mancata pronuncia; la Corte ha precisato che le condizioni previste da questa norma non ricorrevano, pertanto si è proceduto all'annullamento per estinzione e non a una pronuncia alternativa.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in mancanza di diversa disposizione, le spese processuali sono poste a carico dei querelati; la Corte ha applicato questa disposizione ponendo le spese a carico degli imputati/querelati.
Richiamate in relazione alla disciplina sulle forme alternative di trattazione del procedimento (proroghe e trattazione con contraddittorio scritto); la Corte ha motivato la procedura in scritto con riferimento a tali norme e successive proroghe.
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza di merito, purché la remissione sia perfezionata nei termini utili rispetto al processo di impugnazione: la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Quando interviene l'estinzione del reato, le censure processuali (vizi di motivazione, richieste di rinnovazione dell'istruzione) diventano in gran parte assorbite o irrilevanti rispetto all'esito estintivo.
- La pronuncia di estinzione comporta la revoca delle statuizioni civili e può comportare l'imposizione delle spese processuali a carico dei querelati secondo le norme vigenti (es. art. 340 c.p.p.), salvo diversa disposizione.
- In casi analoghi è essenziale verificare la tempestività e la regolarità formale della remissione di querela (chi ha potere di rimettere, modalità e accettazione), perché solo una remissione validamente perfezionata produce l'estinzione del reato.
- Se la remissione interviene nel corso dei termini di impugnazione, è opportuno che la difesa richieda tempestivamente alla Corte l'accertamento dell'estinzione e l'adozione delle conseguenti misure processuali (annullamento senza rinvio, revoca delle statuizioni civili).
- Anche quando si prospettino questioni probatorie o vizi motivazionali, la difesa deve valutare la strategia processuale: ottenere il riconoscimento dell'estinzione può risolvere il procedimento più rapidamente rispetto al proseguimento di complesse questioni di merito.
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