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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento, nel 2003, di lavori di ristrutturazione di un immobile a una societe0 che, secondo il committente, operava attraverso il suo legale rappresentante e con successiva intestazione formale del contratto a un'altra societe0. Durante l'esecuzione emersero, secondo l'attore poi divenuto resistente in Cassazione, il divieto di subappalto violato, il subappalto dei lavori, la mancata regolarizzazione retributiva e previdenziale della manodopera, l'esecuzione non a regola d'arte e ulteriori inadempimenti, con richiesta di accertamento della responsabilite0 contrattuale o extracontrattuale dei convenuti, risoluzione per grave inadempimento, restituzione delle somme percepite e risarcimento dei danni patrimoniali. In primo grado furono condannati in solido i convenuti; in appello uno solo di essi impugnf2 la decisione, contestando la propria responsabilite0 personale e la quantificazione dei danni. Con il ricorso per cassazione dedusse: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando la mancata connotazione giuridica del suo comportamento; 2) violazione di varie norme societarie e sull'obbligazione solidale (artt. 2462, 2055, 2476, 2394, 2395 c.c.), sostenendo che avesse agito solo quale organo societario e non a titolo personale; 3) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'accertamento dei danni e dello stato dei luoghi, assumendo una errata valutazione della prova, in particolare della perizia di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per doppia conforme e perche9 volto a sollecitare un nuovo esame dei fatti; ha ritenuto infondato il secondo perche9 la sentenza d'appello si fondava su una duplice ratio, cioe8 sul diretto rapporto contrattuale tra il ricorrente e il committente e sulla sua responsabilite0 personale ex art. 2043 e 2055 c.c., rationes non adeguatamente aggredite dal ricorso; ha dichiarato inammissibile il terzo, osservando che la censura mirava a una lettura alternativa del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimite0, e richiamando il principio secondo cui la perizia giurata di parte ha solo valore indiziario e puf2 assumere valore probatorio se confermata da prove testimoniali. Il ricorso e8 stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilite0 personale del ricorrente e la sussistenza dei danni in favore del committente, ritenendo le censure in parte inammissibili e in parte infondate. Il ricorrente e8 stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimite0 e si e8 dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo e8 inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica e non confronta le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; non puf2 inoltre essere usato per ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non puf2 essere dedotta in modo astratto se il motivo, nella sostanza, mira a contestare l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove.

  • art. 2462 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'imputazione esclusivamente societaria del rapporto, ma la Corte ritiene che nel caso concreto fosse accertata una responsabilite0 personale per un diretto coinvolgimento contrattuale.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per la responsabilite0 solidale: la Corte conferma che la condotta del ricorrente poteva integrare una responsabilite0 personale anche solidale con altri soggetti.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi, poiche9 la Corte fonda la decisione sul rapporto diretto e sulla responsabilite0 personale accertata in fatto.

  • art. 2394 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non considerato decisivo nella motivazione della Corte, che valorizza invece il coinvolgimento personale nella vicenda contrattuale.

  • art. 2395 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ritiene corretta la statuizione di responsabilite0 personale per fatto illecito diretto nei confronti del terzo.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte richiama la responsabilite0 aquiliana quale ulteriore base della condanna personale del ricorrente per il suo diretto coinvolgimento nella vicenda.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura sul suo mancato corretto uso viene respinta perche9 in realte0 mira a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito, che puf2 fondare il convincimento sulle prove ritenute pif9 convincenti senza dover confutare ogni deduzione difensiva.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi e8 violazione dell'onere della prova quando il giudice di merito valuta il complesso probatorio e attribuisce valore anche alle prove testimoniali che confermano gli elementi documentali di parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte de0 atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La misura dell'ulteriore contributo unificato e8 pari a quella prevista per il ricorso ai sensi di tale disposizione, se dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimite0, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. e8 inammissibile se il ricorso non confronta specificamente le diverse basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado in presenza di doppia conforme.
  • La censura di violazione di legge non puf2 essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove quando la decisione di merito si fonda su un accertamento in fatto adeguatamente motivato.
  • Se la sentenza d'appello si fonda su pif9 rationes decidendi autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte; la mancata critica di una sola di esse rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione.
  • La responsabilite0 personale di chi opera nell'ambito di una societe0 puf2 essere affermata quando il giudice accerti un diretto coinvolgimento nella vicenda contrattuale e non solo una mera immedesimazione organica.
  • La perizia giurata di parte non ha autonoma efficacia probatoria piena: vale come elemento indiziario e puf2 assumere rilievo probatorio solo se confermata o comunque riscontrata da ulteriori prove, in particolare testimoniali.
  • Il giudice di merito puf2 fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute pif9 persuasive, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni elemento probatorio non accolto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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