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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09422/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze di condanna per ricettazione e aveva rideterminato la pena complessiva in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, respingendo però la richiesta di sospendere l'esecuzione del provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero o di annullarlo. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel negare, in via incidentale, l'estensione della continuazione anche a reati oggetto di una terza sentenza, ritenuti non omogenei e distanti nel tempo. Con memoria successiva ha richiamato un'ordinanza diversa e successiva, ribadendo le censure, ma senza che tale provvedimento coincidesse con quello oggetto dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per mancato assolvimento dell'onere di allegazione. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata, così come allegata dal ricorrente, non menzionava la richiesta di continuazione con i reati di una terza sentenza né conteneva la motivazione che si assumeva viziata; inoltre il ricorrente non aveva allegato né l'istanza incidentale né il provvedimento motivazionale asseritamente censurato. La memoria successiva, riferita a un'ordinanza diversa e successiva, confermava che il ricorso prendeva di mira un atto non corrispondente a quello impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la fattispecie di ricettazione richiamata come reato oggetto delle precedenti condanne poste a base del riconoscimento della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    È richiamata per giustificare l'ulteriore condanna alla Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la doglianza deve essere specifica e deve riferirsi puntualmente al provvedimento effettivamente impugnato; non è ammissibile censurare un atto diverso o successivo rispetto a quello allegato e oggetto del gravame.
  • Quando si deduce un vizio di motivazione o una violazione di legge su una decisione esecutiva, il ricorrente deve adempiere rigorosamente all'onere di allegazione, producendo gli atti e i provvedimenti necessari a rendere verificabile la censura.
  • La mancata allegazione dell'istanza o del provvedimento di cui si lamenta l'omessa valutazione impedisce il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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