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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32266/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Ha dedotto violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso, tra l'altro, per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma soltanto quando l'errore sia manifesto e immediatamente riconoscibile, risultando la qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione. Nel caso concreto, la censura si limitava a enunciare l'erronea qualificazione senza indicare gli elementi fattuali idonei a giustificare un diverso inquadramento giuridico, né specificare in modo adeguato la qualificazione alternativa e le ragioni dell'errore. La doglianza richiedeva quindi una rivalutazione di aspetti fattuali e probatori non immediatamente desumibili dall'imputazione o dalla sentenza, attività preclusa nel giudizio di legittimità su una sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per aspecificità e inconsistenza della deduzione relativa all'erronea qualificazione giuridica del fatto. Ha ribadito che, nel patteggiamento, tale motivo è ammissibile soltanto in presenza di un errore manifesto, immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al contenuto dell'imputazione; non è invece sufficiente una contestazione generica o fondata su valutazioni fattuali e probatorie. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile nei limiti specificamente previsti dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso per erronea qualificazione giuridica soltanto nei casi di errore manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    cause che possono dichiararsi senza formalità

    Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità manifesta del ricorso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È stato indicato dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica della fattispecie, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale ricostruzione, ritenendo inammissibile la censura.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dei limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile alla declaratoria di inammissibilità manifesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore risulti manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo d'imputazione.
  • È inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che invochi genericamente l'erronea qualificazione giuridica senza indicare gli elementi fattuali e giuridici che renderebbero evidente l'errore della qualificazione adottata.
  • Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento non possono essere introdotte, come presupposto necessario della censura sulla qualificazione giuridica, valutazioni o ricostruzioni in fatto e probatorie non immediatamente desumibili dal capo d'imputazione e dalla motivazione della sentenza.
  • La mera enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto può costituire uno schermo per una richiesta di proscioglimento o per una rivalutazione del merito, eludendo i limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; tale censura è quindi inammissibile quando non evidenzi un errore manifesto.

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