Cassazione Penale, Ordinanza n. 21655/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per furto aggravato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, ma l'unico motivo risultava intrinsecamente generico perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato, in via incidentale, che il riconoscimento della particolare tenuità del fatto appariva poco compatibile con l'applicazione della recidiva reiterata specifica.
Norme richiamate
Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è ritenuto poco compatibile, nel caso esaminato, con l'applicazione della recidiva reiterata specifica.
La recidiva reiterata specifica è richiamata come elemento ostativo o comunque poco compatibile con la valutazione di particolare tenuità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente generico, cioè non espone in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione né si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non è, in linea di principio, facilmente conciliabile con una recidiva reiterata specifica, che depone in senso contrario rispetto alla valutazione di minima offensività.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →