Cassazione Civile, Ordinanza n. 36627/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento della proprietà di un fondo e di condanna al rilascio proposta da chi assumeva di esserne proprietario per successione da un de cuius. Il tribunale aveva rigettato la domanda; in appello era stata riconosciuta la fondatezza del primo motivo relativo alla qualità di eredi, ma la domanda era stata comunque respinta perché gli appellanti non avevano fornito prova documentale dell'appartenenza del bene all'asse ereditario. In particolare, il documento prodotto in copia fotostatica era incompleto, mancando di due pagine, e recava nell’intestazione l’indicazione di un donatario diverso dal de cuius. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente sovrapposti, la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, censurando la corte territoriale per non avere disposto la ricostruzione del documento mancante o comunque per non avere indagato sulla ragione della mancanza, che non sarebbe stata imputabile alla parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi. Ha distinto l’ipotesi della perdita del fascicolo d’ufficio o dei fascicoli di parte da quella, presente nel caso concreto, di un documento originariamente incompleto pur se ritualmente inserito nel fascicolo di parte. Ha affermato che, nel primo caso, la parte può chiedere un termine per ricostruire il fascicolo e riprodurre gli atti, dimostrando di averli già depositati; nel caso esaminato, invece, non ricorrendo una perdita del fascicolo ma una incompletezza originaria del documento, la mancanza era addebitabile alla parte che non aveva controllato il contenuto della produzione. Inoltre, la ricorrente non aveva chiesto al giudice un termine per ricostruire il fascicolo né aveva spiegato l’incolpevolezza della mancanza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 87 disp. att. c.p.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. come base delle censure; la Corte non ne accoglie la lettura della ricorrente, distinguendo però il caso della perdita del fascicolo da quello dell'incompletezza originaria del documento prodotto.
invocato per sostenere il dovere del giudice di disporre la ricostruzione del documento mancante; la Corte esclude l'applicabilità del principio al caso di un documento incompleto sin dall'origine.
richiamato tra le norme asseritamente violate per censurare la valutazione delle prove; la Corte respinge la censura.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa errori nella valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la produzione documentale è originariamente incompleta, non si applica automaticamente il regime della perdita del fascicolo: la parte non può pretendere la ricostruzione officiosa del documento se non dimostra l'effettivo e regolare deposito del contenuto mancante.
- L'onere di verificare l'integrità dei documenti introdotti nel fascicolo di parte grava sulla parte stessa; l'errore o l'omissione nella produzione non può essere scaricato sul giudice in assenza di una richiesta tempestiva di rimessione in termini o di ricostruzione del fascicolo.
- La distinzione tra perdita del fascicolo e incompletezza originaria del documento è decisiva: solo nel primo caso opera il meccanismo di ricostruzione con prova della precedente rituale produzione.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito si limiti a trarre le conseguenze probatorie dalla mancanza o dall'inidoneità del documento prodotto, senza alterare le regole legali di valutazione della prova.
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