Cassazione Civile, Sentenza n. 18610/2020 del 07/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ufficiale di stato civile)
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero detenuto in espiazione di pena definitiva, aveva ricevuto il 22 settembre 2015 la notifica del decreto presidenziale del 21 maggio 2015 che gli concedeva la cittadinanza italiana per residenza legale ultradecennale ai sensi dell’art. 9, lett. f), della L. n. 91/1992. Il 3 agosto 2015 gli era stata notificata la revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore il 19 gennaio 2015; tale provvedimento era divenuto definitivo per mancata opposizione. Chiesto all’ufficiale dello stato civile di prestare il giuramento previsto dall’art. 10 della L. n. 91/1992, il ricorrente si era visto opporre il diniego perché non era più in possesso del requisito della residenza legale. Il Tribunale di Lucca aveva respinto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396/2000 e la Corte d’appello di Firenze aveva respinto il reclamo con decreto dell’8 febbraio 2017. Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che, una volta emesso il decreto di concessione, il giuramento fosse un adempimento meramente integrativo dell’efficacia e l’ufficiale fosse tenuto a riceverlo, senza poter riesaminare i requisiti già accertati. Con il secondo motivo deduceva che, dopo l’adozione e la notifica del decreto, l’iter istruttorio fosse concluso e che l’ufficiale dello stato civile fosse privo del potere di svolgere nuovi accertamenti o sindacare il decreto; invocava inoltre la circolare ministeriale dell’11 febbraio 1992 e contestava la pertinenza del precedente richiamato dalla Corte d’appello. Riferiva anche di avere ottenuto nel marzo 2017 un permesso di soggiorno per motivi familiari.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha stabilito che, nelle ipotesi di naturalizzazione previste dall’art. 9 della L. n. 91/1992, il decreto di concessione non produce lo status di cittadino prima del giuramento: il procedimento è a formazione progressiva e il giuramento costituisce un requisito integrativo essenziale, con efficacia costitutiva ex nunc. In base all’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 572/1993, le condizioni richieste per l’istanza, compresa la residenza legale, devono permanere sino al giuramento. L’ufficiale dello stato civile deve quindi verificare in modo vincolato e circoscritto la permanenza del requisito e rifiutare il giuramento se esso è venuto meno, senza rivalutare la discrezionale decisione amministrativa di concessione. Il successivo permesso di soggiorno del marzo 2017 non era rilevante, perché il requisito doveva sussistere continuativamente nel semestre utile per prestare giuramento; la copia di un permesso rilasciato il 19 aprile 2018, prodotta con memoria, non era stata depositata ritualmente ai sensi dell’art. 372 c.p.c. La Corte ha rigettato il ricorso, compensato integralmente le spese di cassazione per la novità delle questioni e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 9, lett. f), L. n. 91/1992
La fattispecie di cui alla L. n. 91 del 1990, art. 9, lett. f) in relazione alla quale è stato emesso il D.P.R. notificato al B., è quella di acquisto della cittadinanza per residenza legale ultradecennale nel territorio italiano.
La disposizione disciplina la concessione della cittadinanza per naturalizzazione in favore dello straniero che abbia maturato la residenza legale ultradecennale, requisito oggettivo e necessario per l’avvio del procedimento.
Dal tenore letterale, chiaro ed inequivocabile, di tutti i citati articoli è dato evincere che solo con la prestazione del giuramento acquista efficacia, ex nunc, il decreto di conferimento della cittadinanza.
Il giuramento di fedeltà è requisito integrativo essenziale della fattispecie procedimentale e lo status di cittadino non si acquista prima della sua prestazione.
Ritiene il Collegio che si tratti di una disposizione esplicativa di quanto previsto dalla L. n. 91 del 1992, artt. 10 e 15 coerente con la ricostruzione normativa del procedimento complesso a formazione progressiva di cui si è detto, nel cui ambito, cioè, il giuramento di fedeltà si colloca come indispensabile elemento integrativo della fattispecie costitutiva dello status di cittadino italiano, che non si perfeziona fino a quando non “sono adempiute le condizioni e formalità richieste” (così il citato art. 15).
L’acquisto della cittadinanza si perfeziona soltanto dopo l’adempimento di tutte le condizioni e formalità prescritte, tra cui la prestazione del giuramento.
art. 4, comma 7, D.P.R. n. 572/1993
Il D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, facendo riferimento alle sole ipotesi di acquisto della cittadinanza previste dalla L. n. 91 del 1992, art. 9 (residenza legale nel territorio italiano per un periodo variabile in relazione alle qualità o agli status posseduti dal naturalizzando), espressamente e chiaramente prevede che “le condizioni previste per la presentazione dell’istanza” debbano permanere sino alla data di prestazione del giuramento.
Per le naturalizzazioni di cui all’art. 9 della L. n. 91/1992, le condizioni richieste per la presentazione dell’istanza, inclusa la residenza legale, devono sussistere fino al momento del giuramento.
Qualora, a quel momento, il requisito sia venuto meno, l’Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7 di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l’ordinamento.
Quando, al momento del giuramento, è venuto meno il requisito della residenza legale, l’ufficiale dello stato civile deve rifiutare di riceverlo.
artt. 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000
Il controllo dell’Ufficiale dello Stato civile non involge alcuna valutazione dell’interesse pubblico con i contorni, altamente discrezionali, di cui infra (p.3.2.) e, rientrando nei limiti dell’azione di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e 96 investe il mero riscontro oggettivo della corrispondenza, sempre nei ristretti confini di cui si è detto, tra la situazione giuridica del naturalizzando esistente alla data del giuramento e quella accertata nel decreto di naturalizzazione.
Nel giudizio previsto da tali disposizioni il controllo dell’ufficiale è circoscritto al riscontro oggettivo della situazione del naturalizzando alla data del giuramento, senza coinvolgere la valutazione discrezionale dell’interesse pubblico compiuta nella fase di concessione.
La produzione della copia del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente in data 19-4-2018, allegata alla memoria di data 18-2-2020, non è stata effettuata ritualmente ai sensi dell’art. 372 c.p.c..
La Corte ha escluso l’utilizzabilità della copia del permesso di soggiorno prodotta con memoria perché non depositata ritualmente secondo la disciplina processuale richiamata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione della cittadinanza per naturalizzazione previste dall’art. 9 della L. n. 91/1992, il decreto presidenziale non attribuisce da solo lo status: il procedimento è a formazione progressiva e il giuramento di fedeltà costituisce un requisito integrativo essenziale, dal quale il decreto acquista efficacia costitutiva ex nunc.
- Per le fattispecie di naturalizzazione disciplinate dall’art. 9 della L. n. 91/1992, le condizioni richieste per la presentazione dell’istanza devono permanere fino al giuramento; se a tale data è venuto meno il requisito della residenza legale, l’ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare di ricevere il giuramento.
- Il controllo dell’ufficiale dello stato civile sulla permanenza della residenza legale è vincolato e circoscritto al riscontro oggettivo del requisito alla data del giuramento; non comporta una nuova valutazione dell’interesse pubblico né un riesame discrezionale del decreto di concessione.
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