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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18592/2020 del 07/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il MIUR ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato n.1321/2019 che, nell'esecuzione di precedenti giudicati di annullamento, aveva disposto il rilascio diretto dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla prof.ssa La Macchia senza sottoporla al riesame da parte di una nuova Commissione. Il ricorso deduceva un unico motivo, di eccesso di potere giurisdizionale per "sconfinamento" nella sfera riservata alla valutazione tecnica dell'Amministrazione: secondo il ricorrente il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito all'Amministrazione e alle commissioni tecniche, violando la riserva di discrezionalità in materia di valutazioni scientifiche.

La decisione

Il ricorso del MIUR è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Consiglio di Stato non costituisca usurpazione di poteri amministrativi ma sia il frutto di un'interpretazione delle norme del codice del processo amministrativo (in particolare artt. 31 e 34) che consente al giudice, quando la discrezionalità amministrativa si sia progressivamente "consumata" in seguito a reiterati giudicati di annullamento e a macroscopiche vizi motivazionali delle valutazioni tecniche, di disporre misure idonee a dare piena ed effettiva attuazione al giudicato, fino all'attribuzione diretta del bene della vita. È stato quindi confermato che il Consiglio di Stato, alla luce dell'ampio potere di cognizione e delle esigenze di tutela effettiva previste dal codice, poteva ordinare il rilascio dell'ASN alla ricorrente. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecniche delle commissioni concorsuali e annullare i dinieghi quando siano macroscopicamente irragionevoli, arbitrarie o affetti da gravi vizi motivazionali; tale sindacato non costituisce di per sé usurpazione della discrezionalità amministrativa.
  • Gli artt. 31 e 34 del c.p.a. consentono al giudice, nell'esecuzione del giudicato, di adottare misure volte a garantire l'effettività della tutela, compresa la nomina di commissario ad acta o, in casi estremi, l'ordine diretto di attribuire il bene della vita, quando la discrezionalità amministrativa si sia "consumata" per effetto di reiterati vizi e giudicati.
  • La funzione interpretativa del giudice (anche evolutiva) nell'applicazione del codice del processo amministrativo rientra nella sua sfera di competenza e non integra di per sé un eccesso di potere giurisdizionale; ciò vale a maggior ragione quando la tutela piena richiede rimedi efficaci.
  • Limitazioni esistono: il giudice non può comunque prefigurare o determinare in via preventiva l'esercizio futuro di poteri amministrativi non ancora dispiegati; l'intervento diretto è giustificabile solo se residuano margini di discrezionalità esauriti o se l'attività è vincolata.
  • I precedenti giudicati amministrativi vincolano l'Amministrazione come "fatto" che limita la sua discrezionalità (non solo come atto formale): la reiterazione di annullamenti per vizi analoghi può progressivamente erodere la possibilità per l'Amministrazione di rinnovare valutazioni sfavorevoli.

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