Cassazione Civile, Sentenza n. 18592/2020 del 07/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il MIUR ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato n.1321/2019 che, nell'esecuzione di precedenti giudicati di annullamento, aveva disposto il rilascio diretto dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla prof.ssa La Macchia senza sottoporla al riesame da parte di una nuova Commissione. Il ricorso deduceva un unico motivo, di eccesso di potere giurisdizionale per "sconfinamento" nella sfera riservata alla valutazione tecnica dell'Amministrazione: secondo il ricorrente il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito all'Amministrazione e alle commissioni tecniche, violando la riserva di discrezionalità in materia di valutazioni scientifiche.
La decisione
Il ricorso del MIUR è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Consiglio di Stato non costituisca usurpazione di poteri amministrativi ma sia il frutto di un'interpretazione delle norme del codice del processo amministrativo (in particolare artt. 31 e 34) che consente al giudice, quando la discrezionalità amministrativa si sia progressivamente "consumata" in seguito a reiterati giudicati di annullamento e a macroscopiche vizi motivazionali delle valutazioni tecniche, di disporre misure idonee a dare piena ed effettiva attuazione al giudicato, fino all'attribuzione diretta del bene della vita. È stato quindi confermato che il Consiglio di Stato, alla luce dell'ampio potere di cognizione e delle esigenze di tutela effettiva previste dal codice, poteva ordinare il rilascio dell'ASN alla ricorrente. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma ottavo
Fondamento della impugnazione per motivi di giurisdizione; disciplina il controllo delle decisioni dei giudici speciali da parte delle Sezioni Unite sulla giurisdizione
Codice del processo amministrativo (c.p.a.), art. 31, comma 3
Stabilisce i limiti entro i quali il giudice può verificare l'esistenza dei presupposti per ottenere il provvedimento richiesto: solo per attività vincolata o quando non residuano margini di discrezionalità il giudice può spingersi a controllare i presupposti in concreto
Codice del processo amministrativo (c.p.a.), art. 34, comma 1, lettera e) e art. 34, comma 2
Attribuiscono al giudice della cognizione poteri per disporre misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, ivi compresa la nomina di commissario ad acta; delimitano però l'ambito di intervento in relazione a poteri amministrativi non ancora esercitati
Codice del processo amministrativo (c.p.a.), art. 1
Principio di effettività della tutela che orienta l'interpretazione delle norme procedurali a favore di rimedi idonei a realizzare la tutela piena
Decreto Ministeriale n. 76 del 2012 (Regolamento criteri e parametri ASN)
Riferimento ai criteri tecnici di valutazione delle pubblicazioni; la Corte rileva che le commissioni non possono introdurre parametri non previsti dal decreto (es. richiesta ex post della seconda monografia)
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art.16, comma 3, lettere a) e b)
Normativa di riferimento per l'istituzione delle commissioni e l'attribuzione delle abilitazioni, richiamata a supporto della disciplina regolamentare
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, artt. 4 e 6, commi 4 e 5
Richiamato in rapporto alle modalità di accertamento della qualificazione dei commissari e all'organizzazione delle procedure di valutazione
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4
Norma evocata dal ricorrente nella censura di falsa applicazione; la Corte non ritiene che il richiamo comporti un vizio di "sconfinamento" giurisdizionale
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecniche delle commissioni concorsuali e annullare i dinieghi quando siano macroscopicamente irragionevoli, arbitrarie o affetti da gravi vizi motivazionali; tale sindacato non costituisce di per sé usurpazione della discrezionalità amministrativa.
- Gli artt. 31 e 34 del c.p.a. consentono al giudice, nell'esecuzione del giudicato, di adottare misure volte a garantire l'effettività della tutela, compresa la nomina di commissario ad acta o, in casi estremi, l'ordine diretto di attribuire il bene della vita, quando la discrezionalità amministrativa si sia "consumata" per effetto di reiterati vizi e giudicati.
- La funzione interpretativa del giudice (anche evolutiva) nell'applicazione del codice del processo amministrativo rientra nella sua sfera di competenza e non integra di per sé un eccesso di potere giurisdizionale; ciò vale a maggior ragione quando la tutela piena richiede rimedi efficaci.
- Limitazioni esistono: il giudice non può comunque prefigurare o determinare in via preventiva l'esercizio futuro di poteri amministrativi non ancora dispiegati; l'intervento diretto è giustificabile solo se residuano margini di discrezionalità esauriti o se l'attività è vincolata.
- I precedenti giudicati amministrativi vincolano l'Amministrazione come "fatto" che limita la sua discrezionalità (non solo come atto formale): la reiterazione di annullamenti per vizi analoghi può progressivamente erodere la possibilità per l'Amministrazione di rinnovare valutazioni sfavorevoli.
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