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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03500/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel 2015 un immobile di proprietà della ricorrente fu pignorato nell'ambito di un'esecuzione immobiliare promossa da una società creditrice, con intervento di altri creditori. L'immobile fu poi venduto all'asta, aggiudicato e liberato; il giudice dell'esecuzione emise il decreto di trasferimento e autorizzò successivamente lo smaltimento dei beni mobili rimasti nell'immobile. La proprietaria/esecutata propose un atto qualificato come opposizione ex artt. 615 e/o 617 c.p.c. contro il decreto di trasferimento e contro il provvedimento di smaltimento. Il Tribunale qualificò le censure come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarò tardiva l'opposizione contro il decreto di trasferimento e rigettò quella contro lo sgombero/smaltimento dei beni mobili. La parte soccombente propose appello, ma la Corte territoriale dichiarò il gravame inammissibile perché avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dunque impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice, con conseguente necessità di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; 2) omessa pronuncia sul primo motivo di appello; 3) mancato rilievo della non integrità del contraddittorio. Nella memoria sostenne inoltre che la nullità della sentenza priva di sottoscrizione dovesse essere fatta valere con appello, e che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevarla e rimettere la causa al primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse qualificato le domande come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; pertanto, secondo il principio dell'apparenza, la sentenza di primo grado andava impugnata con il rimedio previsto per tale qualificazione, cioè con ricorso per cassazione, non con appello. I motivi non investivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata proprio sull'inammissibilità dell'appello. Ha inoltre osservato che, ove si deduca la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice, la parte può scegliere tra i mezzi di impugnazione ordinari, nei termini di legge, e la querela nullitatis; nel caso concreto, però, la sentenza di primo grado risultava comunque sottoscritta digitalmente e recava l'indicazione di allegato al verbale d'udienza, sicché non sussisteva alcuna nullità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e alle sanzioni pecuniarie previste dalla definizione accelerata/conformità alla proposta, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.

    consente alla parte-avvocato di difendersi personalmente

  • art. 615 c.p.c.

    Ricorso in opposizione ex art. 615 e/o 617 c.p.c.

    richiamato come uno dei possibili rimedi avverso l'esecuzione, ma non ritenuto dirimente nella qualificazione

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    le doglianze relative alla regolarità formale del decreto di trasferimento e al provvedimento di smaltimento sono state qualificate come opposizione agli atti esecutivi; la sentenza così resa doveva essere impugnata con il mezzo previsto per tale qualificazione

  • art. 354 c.p.c.

    rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in caso di nullità della sentenza di primo grado, ma ritenuto inconferente nel caso concreto

  • art. 281 sexies c.p.c.

    sentenza di primo grado, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

    la pronuncia resa con tale rito, se viziata nelle forme, conserva comunque natura di atto decisionale; nel caso concreto la sentenza era comunque sottoscritta digitalmente

  • artt. 325 e 327 c.p.c.

    nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

    se si sceglie l'impugnazione di una sentenza nulla, essa deve essere proposta davanti al giudice competente e nei termini ordinari di impugnazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento accelerato in cassazione

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    base procedurale per il deposito della motivazione nella definizione accelerata

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente

  • art. 4, comma 8, d.m. 55/14.

    maggiorando gli importi del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/14

    richiamato per la liquidazione aumentata del compenso

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    La conformità della presente ordinanza alla proposta di definizione accelerata comporta ope legis la condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    ha fondato la condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata e a favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    accertamento dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica la domanda o l'opposizione in un determinato modo, l'impugnazione deve seguire il regime e il mezzo previsti per quella qualificazione, secondo il principio dell'apparenza, anche se la qualificazione sia contestata come errata.
  • L'erroneità della qualificazione data dal giudice di primo grado non consente di per sé di scegliere un diverso mezzo di impugnazione rispetto a quello corrispondente alla qualificazione stessa, se la sentenza è stata pronunciata con una determinata veste processuale.
  • La nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione del giudice può essere fatta valere con i mezzi ordinari di impugnazione nei termini di legge oppure mediante querela nullitatis; se si opta per l'impugnazione, occorre rispettarne il rito, il giudice competente e i termini.
  • La deduzione di nullità processuali o di vizi della sentenza è inammissibile quando non investe la ratio decidendi autonoma posta a fondamento della decisione impugnata.
  • La sentenza redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pur se viziata nel rispetto delle forme, conserva natura di atto decisorio; non può automaticamente equipararsi a una sentenza inesistente.
  • Ai fini della validità della sentenza, la sottoscrizione digitale e l'indicazione che il provvedimento è allegato al verbale d'udienza sono elementi idonei a escludere la nullità per difetto di sottoscrizione.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o conforme alla proposta di definizione accelerata, possono essere applicate le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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