Cassazione Civile, Ordinanza n. 27985/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva respinto l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite riguardava il diniego opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rettifica retroattiva del classamento catastale di un immobile di proprietà del contribuente. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 743 della l. n. 373/2000, sostenendo che la nota/comunicazione di diniego non sarebbe stata un atto impugnabile. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3, 5, 6, 17 e 20 della l. n. 1249/1939, contestando il riconoscimento del diritto del contribuente alla retrodatazione del classamento al 1993 e sostenendo che la nuova richiesta derivasse da lavori e da successive dichiarazioni DOCFA del 2010, 2013 e 2015, quindi da situazioni sopravvenute e non da un errore originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che il diniego di modifica della rendita/classamento catastale è impugnabile dinanzi al giudice tributario, poiché rientra negli atti relativi alle operazioni catastali di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, letti alla luce dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto e del diritto di difesa del contribuente. Sul secondo ha condiviso la valutazione della CTR circa la natura originaria dell'errore di classamento e la conseguente retroattività della rettifica, trattandosi di correzione di un errore materiale di fatto già evidenziato da precedente giudicato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
gli atti relativi alle operazioni catastali, compreso il diniego di modifica del classamento/rendita, sono impugnabili dinanzi al giudice tributario
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sulla consistenza, sul classamento delle unità immobiliari urbane e sull'attribuzione della rendita catastale
art. 743 L. n. 373/2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'impugnabilità dell'atto di diniego
artt. 3, 5, 6, 17, 20 L. n. 1249/1939
richiamati dall'Ufficio per contestare la retroattività della rettifica del classamento
art. 98 L. n. 1249/1939
richiamato nella motivazione della CTR e della sentenza precedente per escludere che il sottotetto avesse caratteristiche di autonoma utilizzabilità e redditività
Massime di principio
- Il diniego dell'Amministrazione a una richiesta del contribuente di rettifica o variazione del classamento catastale costituisce atto impugnabile, quando incide negativamente sulla posizione del contribuente e rientra nelle operazioni catastali devolute alla giurisdizione tributaria.
- In materia catastale, la tutela giurisdizionale del contribuente non è limitata agli atti espressamente nominati, ma si estende a tutti gli atti che producono effetti giuridici negativi sulla determinazione della rendita o del classamento.
- La rettifica della rendita o del classamento può avere efficacia retroattiva quando elimina un errore materiale di fatto originario imputabile all'Ufficio e già accertato in modo univoco, non operando in tal caso la regola della decorrenza solo ex nunc delle variazioni catastali.
- Quando l'istanza del contribuente mira a correggere un errore originario del classamento e non a ottenere una mera revisione discrezionale in autotutela, l'Amministrazione non può sottrarsi al sindacato giurisdizionale sul diniego.
- Il giudice tributario, nella verifica del classamento catastale, può valorizzare mutamenti oggettivi, vetustà dell'immobile e inidoneità del bene a soddisfare le esigenze attuali, oltre a disapplicare i criteri amministrativi se non coerenti con la reale situazione dell'immobile.
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