Cassazione Penale, Sentenza n. 23659/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ELOMAIRI lamentava vizio motivazionale e violazione di legge per la mancata verifica dei presupposti della misura di sicurezza dell'espulsione disposta ai sensi dell'art.86 DPR 309/90 e una errata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/90. OUSSIALI deduceva omessa considerazione del quarto motivo d'appello che sosteneva l'assorbimento del disvalore delle contestazioni dei capi 4.42 e 4.43 nelle fattispecie dei capi 4.40 e 4.41 (cessione intimamente connessa alla detenzione). Entrambi chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata su tali profili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nell'ambito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano ammissibili in Cassazione solo censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del Procuratore Generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o questioni sulle quali la parte ha limitato il sindacato con l'accordo (inclusa la qualificazione giuridica dei fatti), salvo l'eccezione della pena illegale. Il giudice distrettuale aveva inoltre verificato le singole qualificazioni e aveva annotato la rinuncia dell'Oussiali a coltivare il quarto motivo; quanto all'espulsione, quella misura non era stata impugnata in appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione (art.606 c.p.p.). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
Il concordato in appello limita la materia sindacabile in Cassazione: sono ammissibili solo censure riguardanti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del Procuratore Generale sulla richiesta e il contenuto difforme della pronuncia; le altre doglianze, comprese quelle rinunciate con l'accordo, sono inammissibili.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Principio analogo al previgente strumento di concordato: la rinuncia a dedurre certe questioni è efficace anche in sede di legittimità, limitando il sindacato della Cassazione.
Le questioni relative a cause di non punibilità o proscioglimento, se rinunciate nell'ambito dell'accordo, risultano inammissibili in Cassazione; il principio è stato applicato anche verso doglianze sulla sussistenza di cause di non punibilità.
La misura di sicurezza dell'espulsione, se disposta in primo grado, deve essere oggetto di impugnazione nei gradi successivi; non è proponibile per la prima volta in Cassazione se non era stata dedotta in appello.
Norma relativa a fattispecie di reato connesse alla detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le contestazioni oggetto di rinuncia fossero state comunque esaminate dal giudice distrettuale come autonome e non assorbite.
art. 606, comma secondo, cod. proc. pen.
Impedisce di proporre in Cassazione questioni non indicate negli atti di impugnazione di grado precedente; la Corte ha applicato questo principio rispetto alla misura di espulsione non impugnata in appello.
Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 ciascuno.
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.; la Corte ha osservato che la nuova disciplina attribuisce alla parte un potere dispositivo sul concordato in appello che limita il sindacato dei giudici e produce effetti preclusivi anche in Cassazione.
Massime di principio
- Se si aderisce a un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., molte questioni vengono rinunciate e non possono essere sollevate in Cassazione; in particolare la qualificazione giuridica dei fatti è generalmente preclusa salvo pena illegale.
- In Cassazione contro pronunce aventi per oggetto il concordato in appello sono ammissibili solo censure attinenti alla formazione della volontà dell'accordo, al consenso del Procuratore Generale o a difformità tra accordo e contenuto della sentenza.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione (art.606 c.p.p.); ciò vale anche per misure accessorie o di sicurezza come l'espulsione.
- Il giudice di legittimità applicherà sanzioni e condannerà alle spese il ricorrente se il ricorso risulta manifestamente inammissibile per i motivi sopra indicati (art.616 c.p.p.).
- Per contestare efficacemente la qualificazione giuridica o l'applicazione di misure accessorie occorre non rinunciare espressamente a tali argomenti nei gradi precedenti o prevedere l'eccezione della illegittimità della pena, altrimenti il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
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