Cassazione Penale, Ordinanza n. 09310/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo rispetto alle doglianze di appello e il secondo manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di due telefoni cellulari. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente valutato gli elementi a suo favore; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si limitava a riproporre argomentazioni già sollevate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la mancanza di plausibili giustificazioni del possesso e l'assenza di elementi istruttori favorevoli all'imputato. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva dato congrua motivazione richiamando i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua, anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo riproduce censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di ricettazione, la mancanza di una plausibile giustificazione del possesso del bene e l'assenza di elementi istruttori positivi per l'imputato possono sorreggere l'affermazione di responsabilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito lo ha motivato in modo congruo, potendo valorizzare i precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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