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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15171/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata (semestre relativi al periodo 14/05/2015 - 24/03/2016). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ordinamento penitenziario e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il detenuto avesse partecipato all'associazione mafiosa sino al 2017, mentre dalla sentenza di condanna risultano condotte concretamente accertate negli anni 2008 (e al più 2011-2012). Perciò, secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto valutare le date concrete delle condotte e non limitarsi a considerare la natura astrattamente permanente del reato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: per il riconoscimento della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen. è necessario un comportamento attivo e partecipativo nel trattamento rieducativo, non una condotta meramente passiva. Il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato che il ricorrente non aveva dimostrato dissociazione dall'associazione mafiosa né elementi sintomatici di allontanamento dalla stessa e che, anzi, il 26/03/2016 il condannato era stato sanzionato disciplinarmente per traffico/possesso di beni non consentiti (vino), con esclusione da attività ricreative per sette giorni. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici di inosservanza delle regole penitenziarie e manifestazione di non meritevolezza del beneficio per il periodo richiesto. Inoltre il ricorso è stato considerato generico e aspecifico per non confrontarsi con le argomentazioni effettive del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 3

    Norma procedurale richiamata in relazione al reclamo avverso i provvedimenti di sorveglianza; utilizzata per inquadrare il rimedio esperito dal ricorrente.

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    Il beneficio della liberazione anticipata richiede una condotta regolare e partecipativa al trattamento rieducativo: non è sufficiente l'assenza di sanzioni formali, ma servono comportamenti concreti che attestino volontaria cooperazione e impegno al reinserimento sociale. Irregolarità e sanzioni disciplinari sono elementi preclusivi o negativi nella valutazione della meritevolezza.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità/genericità quando il gravame non si confronta con le affermazioni essenziali del provvedimento impugnato; richiede che il ricorrente affronti le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali del ricorrente nel caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere la liberazione anticipata ex art. 54 O.P. il comportamento del detenuto va valutato globalmente: servono atti concreti di partecipazione al trattamento rieducativo, non solo l'assenza di sanzioni formali.
  • La presenza di sanzioni disciplinari o comportamenti che evidenzino inadempienza alle regole penitenziarie indebolisce fortemente la pretesa al beneficio, anche se le condotte di reato accertate risalgono a periodi antecedenti.
  • L'assenza di una manifestazione chiara di dissociazione dall'associazione criminale può legittimare il giudice a ritenere persistente l'appartenenza e a negare benefici premiali, anche se la sentenza di condanna indica date antecedenti.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi puntualmente con le motivazioni del provvedimento impugnato: ricorsi generici o che non affrontano le ragioni decisive del giudice rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
  • La Corte può confermare il rigetto e condannare il ricorrente alle spese processuali quando valuta che le ragioni addotte non superano la motivazione del giudice di merito.

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