Cassazione Penale, Sentenza n. 51647/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per rapina, lesioni e minaccia (pena di 2 anni, 7 mesi, 10 giorni di reclusione e euro 934,00 di multa), sostenendo: (1) errata qualificazione del fatto come rapina anziche furto, poiche l'impossessamento del telefono sarebbe avvenuto dopo la cessazione della violenza; carenza e illogicita della motivazione sui presupposti della rapina; (2) erronea applicazione degli artt. 585 e 576 cod. pen. per il riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico; (3) difetto di motivazione sulla sussistenza del reato di lesioni, basato solo sulle dichiarazioni della parte offesa; (4) violazione dell'art. 612 cod. pen. e difetto di motivazione sul reato di minaccia, con richiamo a presunte discrepanze nelle deposizioni (gesto mimato, accendino non minaccioso); (5) erronea applicazione dell'aggravante della minaccia grave (art. 612, comma 2) senza prove del grave turbamento psichico; (6) vizi nella quantificazione della provvisionale per le parti civili e inosservanza dell'art. 185 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di primo grado e di appello formano un unico corpo decisionale conforme e che i giudici di merito hanno correttamente qualificato il fatto come rapina, avendo il Roselli impadronitosi del cellulare e delle chiavi mediante violenza e con il fine di trarne un ingiusto profitto. Sono stati respinti i rilievi sulla valutazione delle prove e dell'attendibilita dei testi, in quanto questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione salvo contraddizioni manifeste, che qui non ricorrono. L'aggravante del nesso teleologico (art. 61, n.2) e stata ritenuta applicabile perche le lesioni erano i mezzi per ottenere l'impossessamento della cosa. Anche la condotta contestata come minaccia e stata confermata: il gesto e il contesto, uniti all'accensione dell'accendino dopo la minaccia, potevano costituire minaccia rilevante e integrare l'aggravante del secondo comma dell'art. 612 cod. pen. La decisione sulla provvisionale e stata ritenuta non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella scelta del motivo, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Non sono state liquidate spese a favore della parte civile perche la memoria conclusionale depositata era generica e non utile alla dialettica processuale.
Norme richiamate
Norma sulla rapina richiamata per la qualificazione del fatto: la Corte ha ritenuto che l'impossessamento con violenza e con fine di ingiusto profitto integri il reato di rapina anche se il profitto non e immediato
Norma sulle lesioni personali: le lesioni sono state ritenute reati-mezzo funzionali all'impossessamento della cosa e pertanto valutate insieme alla rapina
Richiamata in connessione con l'applicazione degli artt. sulla materia del concorso di reati e della valutazione dell'aggravante teleologica
Norma sulla minaccia: la Corte ha confermato che la minaccia e reato di pericolo valutabile con criterio medio e che il contesto e le modalita possono rendere minatoria una condotta altrimenti ambigua; il comma 2 (aggravante) e' stato ritenuto integrato valutando il turbamento potenziale nel contesto
art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen.
Aggravante del nesso teleologico: applicata quando condotte (es. lesioni) sono finalizzate alla realizzazione di un altro reato (es. impossessamento). La Corte ha confermato la sua applicabilita anche in caso di concorso formale di reati
Richiamato in relazione alla provvisionale: la quantificazione della provvisionale e' riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita
Norma che disciplina la condanna alle spese a seguito di inammissibilita del ricorso: invocata per la statuizione sulle spese e sull'ammenda equitativa
Massime di principio
- La qualificazione tra rapina e furto dipende dalla presenza di violenza o minaccia finalizzata all'impossessamento: se la violenza e' parte integrante e finalizzata a ottenere l'oggetto, la fattispecie e' rapina anche se il profitto non e immediato
- La valutazione dell'attendibilita delle prove e dei testi e una competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione non puo rivedere la valutazione probatoria se non in presenza di contraddizioni manifeste o illogicita evidente nella motivazione
- L'aggravante del nesso teleologico puo essere applicata quando una condotta (reato-mezzo) e diretta a realizzare un altro reato (reato-fine), anche in ipotesi di concorso formale di reati
- La minaccia e un reato di pericolo: la sua integrazione va valutata con riferimento al contesto concreto e alle modalita della condotta; gesti o comportamenti che isolatamente sembrano ambigui possono essere idonei a integrare la minaccia se inseriti in un quadro minaccioso
- La quantificazione della provvisionale in sede penale e decisione discrezionale del giudice di merito e, salvo i casi eccezionali stabiliti dalla giurisprudenza, non e sindacabile con ricorso per cassazione
- Difese che mirano esclusivamente a rinnovare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione se costituiscono mera rielaborazione probatoria senza rilevare vizi formali o di legge
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