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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19956/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere la rimozione di due piante di alloro poste a distanza ritenuta irregolare dal confine tra i fondi e, in ogni caso, il taglio dei rami che si protendevano sulla proprietà altrui. I convenuti non contestavano la richiesta di taglio dei rami, ma resistevano alla domanda di estirpazione delle piante. Il Tribunale accoglieva la domanda e ordinava l’eliminazione delle due piante; la Corte d’appello, invece, in accoglimento parziale dell’impugnazione dei convenuti, riformava la decisione limitatamente al punto in cui era stato ordinato il taglio degli alberi, disponendo correttamente il taglio dei soli rami sporgenti e confermando il resto. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la Corte di cassazione non esamina nel merito tali motivi perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di notifica, necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché il ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata corredata dalla relazione di notificazione. Poiché il ricorso risultava notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza e non vi era prova della notificazione della decisione, l’impugnazione è stata trattata come tardiva rispetto al termine per ricorrere. Conseguentemente, la Corte condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione quando la tempestività dell’impugnazione dipende dalla data di notificazione della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata, il termine breve per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    l’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si deduce o rileva la tempestività del ricorso in rapporto alla notificazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve depositare la copia della decisione munita di relata di notifica; la sola copia autentica della sentenza non è sufficiente.
  • Se manca la prova della notificazione della sentenza impugnata, il termine breve per proporre ricorso decorre dalla data di pubblicazione della decisione.
  • La mancata osservanza dell’onere di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso, senza che la parte possa sanare tale omissione mediante mere allegazioni difensive.
  • L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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