Cassazione Civile, Ordinanza n. 12127/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria)
La controversia
L'unico erede del de cuius ha agito per contestare una serie di operazioni compiute dal defunto poco prima del decesso: l'apertura di un conto corrente con deposito titoli cointestato con la resistente, il trasferimento di somme e titoli su tale rapporto e la successiva cessione alla stessa resistente del 75% della nuda proprietà dell'immobile familiare per il prezzo dichiarato di euro 32.000. In primo grado e in appello il ricorrente aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità, inesistenza o inefficacia della vendita per difetto di sinallagma e l'invalidità delle operazioni bancarie come donazioni dirette prive della forma dell'atto pubblico, con restituzione delle somme; in subordine, aveva prospettato la simulazione delle operazioni o la riduzione per lesione di legittima, e ancora in ulteriore subordine la condanna al pagamento del prezzo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello qualificato i trasferimenti bancari come donazione indiretta o comunque come liberalità non soggetta alla forma solenne, senza adeguata prova dell'animus donandi; ha inoltre sostenuto che il semplice bancogiro su conto cointestato costituirebbe donazione diretta e che la cointestazione precedente o contestuale al trasferimento non potrebbe mutarne la natura. Ha anche censurato il mancato ordine di esibizione della documentazione bancaria e la ritenuta irrilevanza di ulteriori approfondimenti istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate sia le doglianze sulla prova dell'animus donandi sia quelle sulla qualificazione giuridica dell'operazione bancaria. Ha affermato che, nel caso esaminato, l'operazione di bancogiro è neutra rispetto ai rapporti tra disponente e banca e, se inserita in un diverso assetto causale tra disponente e beneficiario, può integrare una donazione tipica ad esecuzione diretta; la donazione indiretta ricorre invece quando il contratto di deposito/cointestazione è utilizzato strumentalmente per realizzare uno scopo di liberalità. La Corte ha inoltre ribadito che la donazione indiretta è sottratta alla forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, poiché l'art. 809 c.c. non richiama l'art. 782 c.c. e non vi è ragione di estendere analogicamente il requisito formale. Conseguentemente, è stata confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio in tema di animus donandi; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la qualificazione dell'operazione, nel caso concreto, non richiedeva ulteriori accertamenti istruttori.
Richiamato per distinguere la donazione tipica dalle altre liberalità; la Corte ha chiarito che il criterio decisivo è la struttura del negozio utilizzato e il suo scopo liberale.
La Corte ha affermato che le liberalità realizzate con negozi diversi dalla donazione tipica sono assoggettate alle norme sulle donazioni ma non alla forma dell'atto pubblico prevista per la donazione diretta, poiché l'articolo non richiama l'art. 782 c.c.
Richiamato come norma sulla forma della donazione diretta; la Corte ha escluso che possa estendersi alle donazioni indirette.
Citato tra le norme invocate dal ricorrente in materia di rapporti bancari e deposito titoli.
Citato tra le norme invocate dal ricorrente per contestare la cointestazione e il trasferimento delle somme.
Citato dal ricorrente nel quadro della dedotta mancanza di elementi essenziali del negozio di liberalità o della vendita.
Citato dal ricorrente nel contesto della contestazione della causa del negozio.
Citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma presa di posizione decisiva della Corte.
Richiamato per l'istanza di esibizione documentale bancaria, ritenuta superflua dalla Corte d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il bancogiro o trasferimento di fondi disposto dal titolare verso un conto del beneficiario ha, di per sé, natura neutra nei rapporti con la banca: la qualificazione giuridica dell'operazione dipende dal rapporto causale tra disponente e beneficiario, che può essere donativo, oneroso o di pagamento.
- La cointestazione di un rapporto bancario può essere utilizzata come mezzo per realizzare una liberalità; in tal caso, ciò che rileva non è se la cointestazione preceda o segua l'accredito, ma l'uso strumentale del contratto di deposito per un fine di liberalità e la messa a disposizione delle somme senza obblighi di restituzione o rendiconto.
- Le liberalità attuate mediante negozi diversi dalla donazione tipica non richiedono la forma dell'atto pubblico prevista per la donazione diretta: l'art. 809 c.c. assoggetta tali atti alla disciplina sostanziale delle donazioni ma non estende il requisito formale dell'art. 782 c.c.
- Quando una parte in appello sostiene che una operazione bancaria o patrimoniale sia stata una donazione, la controversia può spostarsi dalla prova dell'animus donandi alla qualificazione del negozio come diretto o indiretto, se tale intento liberale risulta già allegato nel thema decidendum.
- L'istanza di esibizione documentale può essere ritenuta superflua se la prova del fatto rilevante risulta già acquisita aliunde e la controparte deve dimostrare un fatto ulteriore, come l'incasso del prezzo o la diversa destinazione delle somme.
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