Cassazione Civile, Sentenza n. 21278/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa ad avvisi di rettifica IRES e IRAP per l'anno 2008 (avvisi T7E030205852/2012 e T7E080205854/2012) che contestavano: ricavi non dichiarati, quote di ammortamento non documentate e il disconoscimento di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Le società avevano chiesto la definizione agevolata delle liti ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. L'Agenzia ha negato la definizione con riferimento all'avviso IRES ritenendo che l'art. 6 del d.l. 119/2018 richieda una pretesa impositiva quantitativamente determinabile e che il disconoscimento di un beneficio fiscale (credito d'imposta) non rientri nelle controversie definibili. Le società hanno impugnato il diniego; la questione decisiva era se il diniego di un'agevolazione fiscale costituisca un atto impositivo definibile in via agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha enunciato il principio secondo cui la nozione di atto impositivo ai fini della definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018 deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale: rientrano nella definibilità anche gli atti con cui l'amministrazione nega un'agevolazione fiscale (ad esempio il disconoscimento di un credito d'imposta), poiché questo produce un effetto equivalente a un avviso di accertamento determinando un maggior carico tributario. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
La Corte interpreta la nozione di "atto impositivo" contenuta nell'art. 6 in senso sostanziale: rientrano nella definizione agevolata anche gli atti che negano agevolazioni fiscali (disconoscimento di crediti d'imposta), quando comportano un maggior carico tributario.
D.lgs. 2 luglio 1998, n. 546
Norme di riferimento sul processo tributario richiamate nei motivi di cassazione; richiamate in relazione alla presunta nullità della sentenza impugnata per vizi motivazionali e violazioni di norme processuali.
art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)
Articoli richiamati nella doglianza dell'Agenzia per errori in procedendo e in iudicando; la Corte ha trattato i profili procedurali ma ha risolto la controversia sul tema della definibilità agevolata, rendendo superfluo l'esame approfondito di tutti i motivi di cassazione.
TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
Richiamato come contesto fiscale relativo al regime di consolidato (la MAP SUD S.r.l. aderiva al consolidato ex art. 117 ss. TUIR) e alla determinazione della base imponibile nelle sedi di rettifica.
Cass. Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18298
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato che, ai fini dell'accesso alle procedure di definizione agevolata, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato: il criterio deve essere caso per caso e con ampia definizione della nozione di atto impositivo.
Circolari Agenzia delle Entrate
Circolare n. 6/E del 2019; Circolare n. 9 del 19/04/2023
Prassi amministrativa richiamata che suggerisce di considerare la natura sostanziale dell'atto ai fini della definizione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale favorevole a un'interpretazione ampia.
Cass., 30 novembre 2023, n. 33476
Conferma giurisprudenziale che l'art. 6 d.l. 119/2018 riguarda le controversie aventi ad oggetto atti impositivi interpretati sostanzialmente; utile per la soluzione del caso in esame.
Massime di principio
- La nozione di "atto impositivo" ai fini della definizione agevolata va interpretata sostanzialmente: atti che incidono unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e determinano un maggior carico tributario (es. diniego di crediti d'imposta o esenzioni) possono essere definiti.
- La valutazione della definibilità è caso per caso: non conta il nome formale dell'atto, ma la sua funzione e l'effetto economico sul contribuente.
- Se un diniego di agevolazione comporta un valore determinabile (ad es. il valore del credito negato), l'atto è normalmente definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018.
- In sede di istanza di definizione agevolata è opportuno quantificare espressamente il valore della controversia comprensivo dell'eventuale importo del credito contestato, e indicare tutti i rilievi impugnati per evitare il diniego per motivi formali.
- Quando il giudice ammette la definizione agevolata, la controversia può estinguersi e le spese possono essere compensate; la decisione sulla definibilità può risolvere il giudizio senza necessità di esaminare tutti i motivi di merito.
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