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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21410/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la permanenza, nell'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 097 20060137905200000, di un credito di Euro 198,15 nonostante una precedente sentenza del Giudice di pace (n. 26958/2012) avesse dichiarato la prescrizione del credito. Ha chiesto la dichiarazione di inesistenza del credito nell'estratto di ruolo sostenendo che la persistenza dell'iscrizione può arrecare pregiudizi concreti (es. nei rapporti con istituti di credito) e invocando, fra l'altro, il comma 4‑bis dell'art. 12 DPR 602/1973 e i commi 537 ss. della legge 228/2012 per comprovare il suo interesse ad agire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che mancava l'interesse ad agire perché: a) la prescrizione del credito era già stata accertata con sentenza passata in giudicato e b) non risultavano atti esecutivi successivi o iniziative di riscossione che avrebbero creato un pregiudizio attuale. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina che rende non impugnabile l'estratto di ruolo salvo casi tassativi (art.12 DPR 602/1973, comma 4‑bis). Ha rilevato altresì che la cartella era stata poi sgravata e che il credito, peraltro, poteva rientrare nelle cancellazioni automatiche previste dall'art.4 del d.l. n.119/2018. Per questi motivi è stata pronunciata condanna del ricorrente alle spese processuali in favore di Roma Capitale (liquidate nel dispositivo) e, ai sensi dell'art.96, comma 3 c.p.c., è stata imposta un'ulteriore somma equitativamente determinata (pari all'importo delle spese di lite) per responsabilità aggravata; è stata infine data menzione della eventuale obbligatorietà del versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29/9/1973 n. 602, art. 12 comma 4‑bis

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    La Corte ha interpretato la norma come regola generale di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ammettendo l'impugnazione solo nei casi tassativi di concreto pregiudizio indicati dalla norma. Nel caso esame tale deroga non operava perché non c'erano atti esecutivi né pregiudizi concreti successivi al giudicato.

  • Legge 11 dicembre 2012, n. 228 (commi 537 e 538 dell'art. 1)

    "gli enti e le società incaricate per la riscossione... sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione... su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore..."

    La norma disciplina la sospensione delle iniziative di riscossione su dichiarazione del debitore e le modalità di documentazione; la Corte ha osservato che la disposizione è pertinente solo se sussistono atti di riscossione o procedure cautelari in corso, circostanza assente nel caso concreto.

  • Codice di procedura civile, art. 96 comma 3

    Consente la condanna per responsabilità aggravata verso la parte soccombente che agisce con coscienza dell'infondatezza o senza la normale diligenza. La Corte ha applicato la norma per liquidare una somma aggiuntiva al fine di sanzionare l'abuso dell'azione.

  • Codice civile, art. 2909

    Rinvio al principio del ne bis in idem e alla disciplina delle impugnazioni: la Corte ha ritenuto ininfluente la doglianza del ricorrente che invocava il principio per fondare interesse quando il giudicato aveva già deciso la prescrizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19

    Ricorda che il ruolo è un atto impugnabile; la Corte ha distinto il ruolo dall'estratto di ruolo, sottolineando la natura meramente informativa dell'estratto.

  • D.L. n. 119/2018, art. 4

    Prevede l'annullamento automatico di piccoli debiti residui fino a una soglia per determinati periodi; la Corte ha ritenuto che, in via subordinata, il credito controverso potesse essere stato oggetto di tale cancellazione, rendendo inutile l'azione del ricorrente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 commi 1‑bis e 1‑quater

    Norme relative al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.

  • D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 80 comma 4

    Richiamato nel testo di art.12 comma 4‑bis come esempio di pregiudizio specifico (esclusione da procedure di appalto). La Corte ha richiamato la norma per delimitare i casi in cui l'estratto di ruolo può essere impugnato.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è, di regola, un documento meramente informativo e non è impugnabile; l'impugnazione è ammessa solo nei casi tassativi indicati dall'art.12 DPR 602/1973 comma 4‑bis quando il contribuente prova un pregiudizio concreto e attuale.
  • L'interesse ad agire per un accertamento negativo manca quando il medesimo oggetto è già stato definitivamente deciso da un giudicato e non vi sono atti esecutivi o iniziative di riscossione successivi che generino un pregiudizio effettivo.
  • Il semplice timore di effetti indiretti o astratti (es. difficoltà nell'ottenere prestiti) non è sufficiente a qualificare l'interesse ad agire: occorre dimostrare un nesso causale e un pregiudizio attuale rientrante nelle ipotesi previste dalla legge.
  • Se l'ente ha già operato uno sgravio o il credito è stato cancellato per legge (es. per importi residui previsti da decreti), l'azione volta a ottenere la cancellazione dell'estratto è priva di utilità e può essere sanzionata come abuso del diritto.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o proposte senza la normale diligenza del difensore possono integrare i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c. e comportare condanne aggiuntive per responsabilità aggravata.

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