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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21345/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato improcedibile, per effetto della confisca penale disposta ai sensi dell'art. 44 d.p.r. 380/01, l'esecuzione forzata promossa su immobili ipotecati in favore del creditore cessionario (Penelope). Questioni principali: se la confisca ex art. 44 DPR 380/01 travolge le iscrizioni e le trascrizioni anteriori (prevalendo quindi sul diritto del creditore ipotecario) e quale efficacia (costitutiva o dichiarativa) abbia la trascrizione della sentenza di confisca; rilevanza della disciplina speciale antimafia (art. 55 d.lgs. 159/2011) e della priorità delle formalità nei pubblici registri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo motivo di ricorso proposto da Penelope, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale della Intesa Sanpaolo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi promossa da Penelope SPV s.r.l., annullando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto del 7 novembre 2019 che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per effetto della confisca. La Corte ha infatti chiarito che la confisca prevista dall'art. 44 d.p.r. 380/01 non rientra nella speciale disciplina di cui all'art. 55 d.lgs. 159/2011 applicabile solo alle ipotesi espressamente previste, e che per le altre confische vale il principio della priorità delle formalità nei pubblici registri: la confisca è opponibile ai terzi solo se la relativa trascrizione (ovvero la trascrizione del sequestro prodromico) è anteriore all'iscrizione dell'ipoteca. Ha inoltre rilevato che la trascrizione della confisca ha natura dichiarativa e non costitutiva. Sono state regolate le spese a carico delle parti soccombenti come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 44 d.p.r. 380/01

    Norma che consente la confisca degli immobili abusivamente lottizzati; la Corte ha ritenuto che la confisca ai sensi di questa norma non imponga automaticamente la prevalenza sulle iscrizioni ipotecarie già anteriori, salvo trascrizione anteriore.

  • art. 55 d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    Disciplina speciale antimafia che attribuisce efficacia pregiudizievole a determinate misure di confisca: la Corte ha chiarito che tale disciplina si applica solo alle ipotesi espressamente previste dalla legge e non può essere estesa per analogia alle confische ex art. 44 DPR 380/01.

  • art. 2915 c.c.

    Principio della priorità delle formalità nei pubblici registri: la opponibilità della confisca al creditore ipotecario dipende dall'antecedenza temporale della trascrizione della confisca (o del sequestro) rispetto all'iscrizione dell'ipoteca.

  • art. 2645 c.c.

    Regola generale sulla pubblicità immobiliare: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la trascrizione ha natura dichiarativa quando la legge non dispone diversamente.

  • art. 650, primo comma, c.p.p.

    Stabilisce che il capo di sentenza penale acquista forza esecutiva con l'irrevocabilità: la Corte ha osservato che il trasferimento della proprietà per confisca si perfeziona con l'irrevocabilità della sentenza.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma sull'opposizione agli atti esecutivi: la natura meramente rescindente dell'opposizione implica che il giudice dell'esecuzione mantenga i poteri necessari per i provvedimenti consequenziali alla definizione dell'opposizione; la Cassazione ha deciso sul merito senza rinvio.

  • art. 100 c.p.c.

    Requisito dell'interesse per l'impugnazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Intesa Sanpaolo per carenza di interesse, essendo stata la cessione pro soluto già accertata e passata in giudicato.

  • art. 2732 c.c.

    Disciplina della cessione del credito: richiamata per evidenziare gli effetti della cessione pro soluto (cedente indifferente alla sorte del credito ceduto una volta perfezionata).

  • art. 922 c.c.

    Richiamato in tema di acquisto della proprietà e diritti reali: la Corte ha esaminato la corretta interpretazione delle norme codicistiche relative all'acquisto e alla prevalenza dei diritti reali.

  • art. 2913 c.c.

    Richiamato relativamente alla necessità o meno della partecipazione del Comune al processo esecutivo: la Corte ha ritenuto non necessaria la partecipazione del Comune all'esecuzione civile per la dichiarazione di trasferimento avvenuta in pendenza della procedura esecutiva.

Massime di principio

  • La confisca penale prevista dall'art. 44 d.p.r. 380/01 non annulla automaticamente i diritti reali anteriori: l'opponibilità ai creditori ipotecari dipende dalla priorità temporale delle formalità nei pubblici registri (trascrizione del provvedimento di confisca o del sequestro rispetto all'iscrizione dell'ipoteca).
  • La disciplina speciale antimafia (es. art. 55 d.lgs. 159/2011) si applica solo alle fattispecie espressamente previste dalla legge; non può essere estesa per analogia a tutte le confische penali.
  • La trascrizione della sentenza di confisca, in assenza di norma speciale che la renda costitutiva, ha natura dichiarativa: non costituisce di per sé un acquisto di diritto reale che sovrasti automaticamente iscrizioni già anteriori.
  • Il trasferimento della proprietà per confisca si perfeziona con l'irrevocabilità della sentenza penale; se ciò avviene in pendenza di una esecuzione civile, il terzo acquirente/creditore può far valere i suoi diritti secondo l'ordine delle trascrizioni.
  • Chi ha ceduto un credito pro soluto perde interesse a impugnare decisioni relative all'esecuzione del credito ceduto una volta che la validità della cessione sia stata accertata e sia passata in giudicato.
  • In un'opposizione agli atti esecutivi il giudice dell'esecuzione può rilevare d'ufficio questioni rilevanti e la Cassazione, se non sono richiesti ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito.

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