Cassazione Civile, Sentenza n. 21414/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Roma che, pur dichiarando inefficaci per prescrizione alcune cartelle di pagamento relative a sanzioni per violazioni del codice della strada, aveva liquidato le spese processuali per entrambi i gradi in importi al di sotto dei minimi tariffari (euro 400 primo grado, euro 600 secondo grado). Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e delle tabelle 1-2, nonché delle norme processuali richiamate (art. 91 e art. 132, comma 2, c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.), lamentando l'illegittimità della liquidazione sotto i minimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione delle spese, ritenendo fondata la doglianza: ha affermato l'inderogabilità dei minimi tariffari alla luce della modifica introdotta dal D.M. n. 37/2018 (che ha rimosso l'inciso «di regola») e ha chiarito i limiti percentuali applicabili (riduzione rispetto al valore medio non superiore al 50%, fino al 70% per la sola fase istruttoria; possibilità di aumenti entro limiti indicati fino all'80%). Ha inoltre ritenuto compatibile tale inderogabilità con il diritto comunitario e ha precisato i limiti di retroattività (l'inderogabilità si applica alle liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, salvo la definitività della statuizione o specifiche situazioni relative al completamento della prestazione). La Corte ha cassato la decisione impugnata solo in punto di spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2 c.p.c., ha liquidato le spese in favore di Serafino Memeo: euro 633,00 per il primo grado e euro 1.278,00 per il secondo grado (compensi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli esborsi; ha inoltre liquidato le spese di legittimità in euro 540,00 (più 15% e esborsi 200,00). Tutte le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Fontanella.
Norme richiamate
D.M. 5 aprile 2014 n. 55 (art. 4)
L'art. 4, così come novellato dal D.M. n. 37/2018, è stato interpretato dalla Corte come norma che rende non derogabili i minimi tariffari stabiliti dalle tabelle; il potere di riduzione del giudice è regolato da limiti percentuali e non consente più la liquidazione al di sotto dei minimi sulla base della precedente locuzione «di regola».
D.M. n. 37/2018
Modificando l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 ha eliminato l'inciso che consentiva al giudice maggiore discrezionalità nella riduzione; la Corte ha richiamato i limiti percentuali (riduzione max 50%, fino al 70% per la fase istruttoria; possibili aumenti fino all'80%) e l'inderogabilità dei minimi salvo accordo tra avvocato e cliente.
art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
Motivo di cassazione utilizzato dal ricorrente per censurare la violazione e la falsa applicazione di norme sul regime di liquidazione delle spese processuali.
art. 91 cod. proc. civ.
Norma richiamata nel ricorso in relazione ai criteri di liquidazione delle spese processuali e al potere giudiziale di liquidazione.
art. 132, comma 2, cod. proc. civ.
Norma evocata in relazione ai criteri motivazionali e alle modalità di quantificazione delle spese; la Corte ha ritenuto che la motivazione non possa giustificare una liquidazione sotto i minimi stabiliti dalla normativa ministeriale novellata.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamata dal ricorrente in relazione all'applicazione dei parametri e alle disposizioni transitorie/attuative; la Corte ne ha tenuto conto nell'analisi della retroattività e dell'ambito applicativo delle nuove regole di liquidazione.
art. 384, comma 2 cod. proc. civ.
Facoltà della Corte di Cassazione, una volta cassata la sentenza in punto di spese e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito e liquidare direttamente le somme spettanti al ricorrente, come avvenuto nel caso di specie.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, sent. Macrino C-202/04 e pronunce analoghe)
Richiamata dalla Corte per confutare eventuali profili di contrasto con il diritto comunitario: l'inderogabilità dei minimi tariffari è compatibile con il diritto UE in quanto esistono strumenti (accordo tra avvocato e cliente) che consentono comunque flessibilità, e la tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia giustifica misure imperative di interesse pubblico.
Massime di principio
- Il giudice non può liquidare le spese processuali al di sotto dei minimi tariffari fissati dalle tabelle ministeriali come risultanti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. n. 37/2018; la discrezionalità di riduzione è vincolata a limiti percentuali predefiniti.
- Limiti percentuali richiamati: la riduzione rispetto al valore medio di liquidazione non può superare il 50% (fino al 70% per la sola fase istruttoria); sono previste regole anche per possibili aumenti (fino a soglie indicate dalla normativa).
- La norma che rende inderogabili i minimi è compatibile con il diritto UE: è ammessa comunque la possibilità che avvocato e cliente pattuiscano compensi inferiori, e l'inderogabilità per il giudice è giustificata da motivi di interesse pubblico (tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia).
- La regola di inderogabilità opera retroattivamente sulle liquidazioni non ancora divenute definitive alla data di applicazione della nuova regolamentazione; se la decisione sulle spese è già definitiva non può essere riveduta, salvo casi previsti dalla legge.
- Se il giudice ha liquidato le spese al di sotto dei minima, la parte interessata può impugnare in cassazione: la Corte può cassare e decidere nel merito ex art. 384, comma 2 c.p.c. se gli importi sono già individuabili senza ulteriori istruttorie.
- In fase di valutazione di una controversia simile, è opportuno indicare nel ricorso o nella memoria gli importi che si ritengono dovuti in base alle tabelle vigenti, così da agevolare una eventuale statuizione diretta della Corte in caso di accoglimento del motivo.
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