Cassazione Civile, Ordinanza n. 01353/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di omologazione di un concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII presentata da una società agricola all’esito negativo della composizione negoziata della crisi. Il Tribunale aveva dichiarato irrituale la domanda e la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che la proposta fosse incompatibile con la finalità di risanamento della composizione negoziata, perché sin dall’origine prevedeva la dismissione di tutti i beni e una liquidazione del patrimonio priva di adeguate prospettive di continuità; inoltre aveva ritenuto doveroso un controllo giudiziale sulla ritualità/ammissibilità già in quella fase. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 12 e 25-sexies CCII, sostenendo che composizione negoziata e liquidazione non sarebbero necessariamente antitetiche e che non vi sarebbe un presupposto di risanamento in senso stretto; 2) violazione degli artt. 4, comma 1, e 25-sexies, comma 3, CCII, contestando che il giudizio di correttezza e buona fede potesse estendersi al contenuto della proposta e al piano, perché ciò avrebbe comportato un sindacato di merito sul piano concordatario; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore di un creditore intervenuto spontaneamente e non comparso all’udienza.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha affermato che il decreto della Corte d’appello che conferma la declaratoria di irritualità/inammissibilità della domanda di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché il provvedimento non ha carattere decisorio: incide sulla procedura ma non decide, nel contraddittorio tra parti, su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 25-sexies CCII e il parallelo con la giurisprudenza sulla inammissibilità del concordato preventivo, precisando che sono ricorribili per cassazione solo i provvedimenti che affermano o negano l’omologabilità della proposta, non quelli che si limitano a rilevarne l’irritualità, l’inammissibilità o l’improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"il tribunale, acquisiti la relazione finale dell'esperto ... e valutata la ritualità della proposta"
Il giudice può verificare già nella fase iniziale la ritualità e le condizioni di ammissibilità della proposta di concordato semplificato; tuttavia il provvedimento che conferma l’irritualità non è di per sé ricorribile in cassazione se non decide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
È richiamato per affermare che la composizione negoziata è funzionalizzata al risanamento dell’impresa.
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nella procedura.
È utilizzato in via analogica per qualificare il decreto di inammissibilità/irritualità come provvedimento reclamabile alla corte d’appello ma non ricorribile per cassazione, se privo di decisorietà.
È richiamato dalla disciplina dell’art. 25-sexies CCII per la nomina dell’ausiliario.
art. 111, comma 7, Cost.
Consente il ricorso straordinario solo contro provvedimenti decisori e non contro quelli che si limitano a incidere sulla procedura senza decidere su diritti soggettivi con giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.
È invocato per censurare la condanna alle spese, che però resta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il giudice può compiere una verifica anticipata di ritualità e ammissibilità della proposta, non limitata al solo controllo formale della documentazione, ma estesa alle condizioni legali richieste dalla disciplina di riferimento.
- Il provvedimento che dichiara l’irritualità o l’inammissibilità della domanda di concordato semplificato, confermato dalla corte d’appello, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. quando non abbia natura decisoria su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
- Ai fini del ricorso straordinario per cassazione, rileva la sostanza del provvedimento e non la sua denominazione formale: sono impugnabili solo le decisioni che, nel contraddittorio tra parti, negano o affermano l’omologabilità della proposta, non gli atti meramente endoprocedimentali o di filtro.
- La composizione negoziata della crisi è teleologicamente orientata al risanamento dell’impresa; un piano fin dall’origine esclusivamente liquidatorio può essere incompatibile con tale percorso, secondo la valutazione del giudice della procedura.
- La censura sulle spese processuali resta assorbita quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con applicazione delle conseguenze economiche previste dalla disciplina del contributo unificato.
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