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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01353/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di omologazione di un concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII presentata da una società agricola all’esito negativo della composizione negoziata della crisi. Il Tribunale aveva dichiarato irrituale la domanda e la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che la proposta fosse incompatibile con la finalità di risanamento della composizione negoziata, perché sin dall’origine prevedeva la dismissione di tutti i beni e una liquidazione del patrimonio priva di adeguate prospettive di continuità; inoltre aveva ritenuto doveroso un controllo giudiziale sulla ritualità/ammissibilità già in quella fase. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 12 e 25-sexies CCII, sostenendo che composizione negoziata e liquidazione non sarebbero necessariamente antitetiche e che non vi sarebbe un presupposto di risanamento in senso stretto; 2) violazione degli artt. 4, comma 1, e 25-sexies, comma 3, CCII, contestando che il giudizio di correttezza e buona fede potesse estendersi al contenuto della proposta e al piano, perché ciò avrebbe comportato un sindacato di merito sul piano concordatario; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore di un creditore intervenuto spontaneamente e non comparso all’udienza.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha affermato che il decreto della Corte d’appello che conferma la declaratoria di irritualità/inammissibilità della domanda di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché il provvedimento non ha carattere decisorio: incide sulla procedura ma non decide, nel contraddittorio tra parti, su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 25-sexies CCII e il parallelo con la giurisprudenza sulla inammissibilità del concordato preventivo, precisando che sono ricorribili per cassazione solo i provvedimenti che affermano o negano l’omologabilità della proposta, non quelli che si limitano a rilevarne l’irritualità, l’inammissibilità o l’improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25-sexies CCII

    "il tribunale, acquisiti la relazione finale dell'esperto ... e valutata la ritualità della proposta"

    Il giudice può verificare già nella fase iniziale la ritualità e le condizioni di ammissibilità della proposta di concordato semplificato; tuttavia il provvedimento che conferma l’irritualità non è di per sé ricorribile in cassazione se non decide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.

  • art. 12 CCII

    È richiamato per affermare che la composizione negoziata è funzionalizzata al risanamento dell’impresa.

  • art. 4, comma 1, CCII

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nella procedura.

  • art. 47, commi 4 e 5, CCII

    È utilizzato in via analogica per qualificare il decreto di inammissibilità/irritualità come provvedimento reclamabile alla corte d’appello ma non ricorribile per cassazione, se privo di decisorietà.

  • art. 68 c.p.c.

    È richiamato dalla disciplina dell’art. 25-sexies CCII per la nomina dell’ausiliario.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Consente il ricorso straordinario solo contro provvedimenti decisori e non contro quelli che si limitano a incidere sulla procedura senza decidere su diritti soggettivi con giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    È invocato per censurare la condanna alle spese, che però resta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il giudice può compiere una verifica anticipata di ritualità e ammissibilità della proposta, non limitata al solo controllo formale della documentazione, ma estesa alle condizioni legali richieste dalla disciplina di riferimento.
  • Il provvedimento che dichiara l’irritualità o l’inammissibilità della domanda di concordato semplificato, confermato dalla corte d’appello, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. quando non abbia natura decisoria su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
  • Ai fini del ricorso straordinario per cassazione, rileva la sostanza del provvedimento e non la sua denominazione formale: sono impugnabili solo le decisioni che, nel contraddittorio tra parti, negano o affermano l’omologabilità della proposta, non gli atti meramente endoprocedimentali o di filtro.
  • La composizione negoziata della crisi è teleologicamente orientata al risanamento dell’impresa; un piano fin dall’origine esclusivamente liquidatorio può essere incompatibile con tale percorso, secondo la valutazione del giudice della procedura.
  • La censura sulle spese processuali resta assorbita quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con applicazione delle conseguenze economiche previste dalla disciplina del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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