Cassazione Penale, Sentenza n. 32691/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere (parziale accoglimento dell'appello del PM) per reati di spaccio aggravato ex art.73 co.4 DPR 309/1990. Il ricorrente ha proposto sei motivi: vizio di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni (art.267 c.p.p.); illegittimità di utilizzazione delle intercettazioni per ascolti effettuati in locali della Polizia anziché in Procura e mancata verbalizzazione (art.268 c.p.p.); inutilizzabilità di atti svolti prima della tempestiva iscrizione nel registro delle notizie di reato; illegittimità dell'acquisizione dei tabulati telefonici in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (riferimento alla causa C-746/18) e con l'art.132 d.lgs.196/2003; insufficienza dei gravi indizi in relazione ai singoli capi; e infondatezza delle esigenze cautelari e proporzionalità della misura, atteso il consistente intervallo temporale dai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto adeguata la motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga, ha escluso l'inutilizzabilità delle intercettazioni basata sull'ascolto 'in remoto' presso la Polizia (l'importante è la registrazione nei locali della Procura), ha confermato la utilizzabilità degli atti d'indagine anteriori all'iscrizione nel registro degli indagati in assenza di sanzione automatica di inutilizzabilità, e ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria introdotta dal d.l. 132/2021 (art.1 comma 1-bis, convertito nella L.178/2021) sui tabulati telefonici: i tabulati acquisiti prima della riforma sono utilizzabili solo per reati gravi e unitamente ad altri elementi di prova, condizione che nel caso concreto era rispettata e, comunque, i tabulati non erano essenziali alla identificazione. Quanto ai gravi indizi e al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto logica e congrua la valutazione del Tribunale: l'elevato quantitativo di stupefacente, la frequenza delle forniture e precedenti penali giustificano la prognosi negativa circa il rischio di reiterazione e l'applicazione della misura carceraria per alcuni capi.
Norme richiamate
art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Il reato (traffico di stupefacenti) rientra nelle ipotesi tassativamente rilevanti come 'gravi' ai fini della valutazione sulla utilizzabilità di tabulati acquisiti anteriormente alla riforma; quindi giustifica, secondo la disciplina transitoria, l'utilizzo dei dati di traffico se corroborati da altri elementi di prova.
Predisposto il rimedio giurisdizionale utilizzato per adire il Tribunale (riesame) avverso provvedimenti cautelari.
Contestata la motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione, collegata alle indagini sul soggetto centro dell'inchiesta, fosse comunque adeguata e non viziata.
Stabilisce limiti e formalità per intercettazioni; la Corte ha confermato che la registrazione deve avvenire nei locali della Procura ma l'ascolto 'in remoto' presso gli uffici della Polizia è ammissibile senza autorizzazione aggiuntiva, e la verbalizzazione presso la Polizia è valida.
Elenca ipotesi tassative di inutilizzabilità; la mancata redazione di verbali 'di inizio' e 'di conclusione' così come dedotta dalla difesa non rientra tra le ipotesi tassative previste.
Definisce i 'gravi indizi di colpevolezza'; la Corte ha verificato la congruenza logica della motivazione del Tribunale sul punto e l'assenza di manifesta illogicità.
Regola le esigenze cautelari, incluso il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione prognostica del Tribunale, fondata su quantità, frequenza delle forniture e precedenti penali.
art.132 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (testo ratione temporis)
Normativa previgente attribuiva al PM il potere di acquisire tabulati; la Corte ha esaminato la successiva riforma (d.l.132/2021) e la disciplina transitoria che ha limitato l'utilizzo dei tabulati acquisiti prima della riforma.
d.l. 30/9/2021, n.132, art.1 comma 1-bis (convertito L. 23/11/2021, n.178)
"i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati..."
Disposizione transitoria che deroga al principio tempus regit actum e restringe l'utilizzabilità dei tabulati acquisiti anteriormente: utilizzabili solo per reati gravi e unitamente ad altri elementi di prova; la Corte ha ritenuto applicabile la norma al giudizio e conforme alla normativa UE.
Direttiva 2002/58/CE (art.15, par.1) e sentenza Corte di Giustizia UE C-746/18 (H.K. c. Prokuratuur)
La Corte UE richiede che l'accesso ai dati di traffico sia circoscritto a reati gravi e sottoposto a preventiva autorizzazione giudiziaria o autorità indipendente; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza e osservato che l'adeguamento normativo italiano è intervenuto, e la disciplina transitoria è stata giudicata compatibile.
Regola i controlli elettronici negli arresti domiciliari; la Corte ha richiamato che l'esclusione degli arresti domiciliari a favore del carcere può essere motivata implicitamente quando il Tribunale esclude radicalmente l'idoneità delle misure attenuate.
Massime di principio
- L'ascolto 'in remoto' delle intercettazioni presso gli uffici della polizia giudiziaria non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità se la registrazione è avvenuta nei locali della Procura e le attività sono verbalizzate: non è sempre necessaria una specifica autorizzazione per impianti 'esterni' quando si tratta di ascolto.
- I tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero prima della riforma (d.l.132/2021) possono essere utilizzati solo per reati qualificati come gravi e solo se corroborati da altri elementi di prova; il giudice deve valutare se l'espunzione di tali tabulati inciderebbe sul convincimento.
- L'omessa o tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine: il sindacato del giudice sul ritardo è limitato e la nuova disciplina (art.335-quater) si applica solo ai procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
- In sede di cassazione avverso misure cautelari, le censure sulla sussistenza dei gravi indizi sono ammissibili se si denunciano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito riesaminare i fatti per ricostruzioni alternative.
- La valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi motivata: il tempo intercorso è rilevante ma non decisivo; elementi quali quantità di sostanza, frequenza delle forniture e precedenti penali possono giustificare la misura più afflittiva.
- Quando una norma interna è ritenuta in contrasto con il diritto UE, l'adeguamento legislativo o la disciplina transitoria incidono sull'utilizzabilità delle prove; in mancanza di un intervento chiaro del giudice europeo che imponga disapplicazione immediata, la norma interna modificata può trovare applicazione secondo le regole transitorie.
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